Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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competenza delle autorità di stato civile, alla a procedura di stipulazione, di scioglimento e di conversione nonché alla registrazione e alla divulgazione dei dati in Infostar. Occorre modificare anche l’OESC, tanto più che le autorità riscuoteranno emolumenti in particolare per la stipulazione del PACS, per l’iscrizione di dati nel registro Infostar, per le procedure di scioglimento e conversione e per l’emissione di attestazioni. Inoltre, la Confederazione metterà a disposizione schede informative e vari formulari, in particolare per le attestazioni delle autorità dello stato civile (cfr. art. 6, 22 e 27 cpv. 2 PP-LPACS), la dichiarazione di stipulazione e di scioglimento.
Le disposizioni proposte per il patto civile di solidarietà comporteranno modifiche anche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e l’organizzazione giudiziarie. Infine, per le ripercussioni per i Cantoni si rimanda al numero 6.2.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge federale sul patto civile di solidarietà
La nuova legge contiene disposizioni sulla stipulazione, sulla registrazione, sugli effetti nonché sullo scioglimento del patto civile di solidarietà (PACS). Il progetto preliminare disciplina anche il rapporto del PACS federale con i patti civili di solidarietà secondo il diritto cantonale (cfr. art. 25–27 PP-LPACS).
Titolo
La legge ha il titolo «Legge federale sul patto civile di solidarietà (Legge PACS; LPACS) in italiano, «Bundesgesetz über die formelle Lebenspartnerschaft (PACS-Gesetz; PACSG)» in tedesco e «Loi fédérale sur le pacte civil de solidarité (Loi sur le PACS; LPACS)» in francese.
Per il titolo in francese e in italiano, la denominazione del nuovo istituto giuridico deriva dal concetto già noto di «PACS», tanto più che secondo il progetto preliminare la coppia si deve impegnare alla solidarietà reciproca (intesa come assistenza e mantenimento) durante la convivenza tramite la stipulazione di un contratto. Inoltre, i Cantoni di Neuchâtel e Ginevra nonché la Francia e altri Stati (p. es. il Lussemburgo) utilizzano il concetto di PACS per definire questa forma relazionale. Nelle stesse leggi che stanno alla base del PACS viene utilizzato in parte (a Ginevra e in Lussemburgo) soltanto il concetto di «partenariat» (cfr. n. 1.2.3 e 3). La corrispondente legge del Cantone di Neuchâtel definisce il PACS con il termine «partenariat enregistré» (cfr.
n. 1.2.3). Questi due termini sono tuttavia meno adatti del termine «PACS» per il presente progetto preliminare di legge federale. «Partenariat» potrebbe indurre erroneamente a pensare che siano compresi tutti i partenariati, mentre «partenariat enregistré» comporterebbe un rischio molto elevato di confusione con l’unione domestica registrata.
Diversamente rispetto al titolo in francese e in italiano, l’individuazione di un termine in lingua tedesca è stata meno evidente. Sono state valutate e poi respinte diverse varianti, fra cui «formelle Lebensgemeinschaft». Per la denominazione in tedesco della