Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

(come in particolare una durata minima della convivenza) affinché possano verificarsi gli effetti giuridici previsti (in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, cfr.

n. 5.2.6 e 5.2.7). L’obiettivo del progetto di legge consiste nel determinare tali effetti giuridici per le coppie vincolate da un patto civile di solidarietà senza che questi requisiti debbano essere soddisfatti. Ciò non si evince tuttavia dall’articolo 2 PP-LPACS, ma deve essere comunque sancito e chiarito dalla modifica delle rispettive disposizioni di legge che prevedono i requisiti supplementari corrispondenti (cfr.

n. 4.5.1).

5.1.2 Capitolo 2: Stipulazione del PACS

Sezione 1: Condizioni

Art. 3

La presente disposizione disciplina le condizioni necessarie per la stipulazione di un PACS, che corrispondono in ampia misura a quelle per il matrimonio previste dagli articoli 94–96 CC.

Secondo il capoverso 1, entrambe le persone che vogliono stipulare un PACS devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento. Queste condizioni corrispondono alla capacità al matrimonio di cui all’articolo 94 CC. Il sesso dei partner non ha alcuna rilevanza: come il matrimonio, il patto civile di solidarietà è aperto a tutte le coppie a prescindere da questo aspetto (cfr. il commento all’art. 1 al n. 5.1.1).

Il capoverso 2, che si basa sull’articolo 95 CC, disciplina gli ostacoli alla stipulazione di un PACS ovvero le circostanze in cui questa è esclusa. Secondo la lettera a, la stipulazione di un PACS è esclusa, come per il matrimonio, per le persone che sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini. Non fa differenza che la parentela derivi da discendenza o adozione. Come per gli ostacoli al matrimonio, l’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro (cpv. 3).

La stipulazione di un patto civile di solidarietà, come il matrimonio, è esclusa anche per le persone che sono sposate o vincolate da un’unione domestica registrata (cpv. 2 lett. b e c). Lo stesso vale, di conseguenza, anche per le persone che vivono già in un regime di PACS (cpv. 2 lett. d). Anche un patto civile di solidarietà stipulato validamente all’estero e riconosciuto in Svizzera (cfr. n. 4.7) costituisce un ostacolo alla stipulazione di un PACS federale in Svizzera. Non rappresenta invece un impedimento l’esistenza di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale (cfr.

n. 1.2.3). Questa precisazione è chiarita esplicitamente al capoverso 2 lettera d e deriva inoltre dalla priorità del diritto federale su quello cantonale nonché dagli articoli 25–27 PP-LPACS sul rapporto fra il PACS federale e quello cantonale (cfr.

n. 4.6). Questa eccezione per i patti civili di solidarietà cantonali vale anche se uno dei partner desidera concludere un PACS a livello federale con una terza persona. In tal caso, il patto civile di solidarietà cantonale cesserà di produrre effetti giuridici a partire dal giorno della stipulazione del PACS federale a causa della forza derogatoria del diritto federale.