Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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Il progetto preliminare non contiene alcuna prescrizione riguardo alla competenza per territorio per la stipulazione del PACS. I partner sono pertanto liberi di scegliere a quale notaio rivolgersi per la redazione dell’atto pubblico del contratto di PACS e in quale Cantone, come accade in linea di massima anche per i contratti di matrimonio e successori118. Ciò consente anche di tenere in considerazione le remore espresse da alcuni riguardo ai costi dell’atto pubblico. Gli onorari dei notai sono disciplinati a livello cantonale119; la libera scelta del notaio può creare una situazione di concorrenza in questo ambito.

Il secondo periodo della disposizione prevede esplicitamente che le persone debbano firmare il contratto di PACS. Tale norma si applica allo stesso modo anche per la stipulazione di un contratto di matrimonio (art. 184 CC). La firma dell’atto, almeno per una parte della dottrina, non rientra fra i requisiti minimi del diritto federale per la redazione di un atto pubblico120, ma deve essere necessaria per la stipulazione del PACS121.

Art. 5 Procedura

L’articolo 5 disciplina la procedura di stipulazione del PACS. Il capoverso 1 pone come condizione che entrambe le persone compaiano personalmente davanti al pubblico ufficiale (ovvero il notaio) e dichiarino che intendono stipulare un PACS. Entrambe le persone devono presentare al notaio (analogamente all’art. 98 cpv. 3 CC) i documenti richiesti e dichiarare personalmente di adempiere ai requisiti per la stipulazione del PACS (cpv. 2). Tale obbligo è importante soprattutto affinché il notaio possa verificare la presenza dei requisiti personali secondo l’articolo 3 capoverso 1 e che non sussistano ostacoli alla stipulazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 (cfr. il commento di seguito all’obbligo di verifica del notaio). Fra i documenti necessari rientrano in particolare il documento d’identità e l’attestazione dell’ufficio di stato civile da cui risulta che non vi sono ostacoli alla stipulazione. Il luogo dell’atto pubblico è retto da quanto stabilito dal diritto cantonale122.

Anche lo svolgimento e le modalità dell’atto pubblico si basano in linea di principio sul diritto cantonale (art. 55 Titolo finale CC). I Cantoni sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti minimi relativi alla procedura dell’atto pubblico stabiliti dal diritto

118 Cfr. Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, n. 7 relativo all’art. 184 CC.

119 Cfr. a riguardo le ordinanze cantonali sugli emolumenti.

120 Cfr. Groupe de réflexion: Einheitliches Beurkundungsverfahren in der Schweiz, Leitsätze und Erläuterungen, rapporto dell’agosto 2021 (rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria; disponibile in tedesco e in francese), consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Economia > Procedura dell’atto pubblico unitaria in Svizzera, pag. 29 e 65; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, n. 11 relativo all’art. 184 CC.

121 Resta salvo l’art. 15 CO.

122 V., per esempio, per il Cantone di Zurigo i § 9 e 10 della Verordnung des Obergerichtes über die Geschäftsführung der Notariate del 23 novembre 1960 (Notariatsverordnung); LS 242.2.