Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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Art. 6 Obbligo di comunicazione e di registrazione

Secondo il capoverso 1, il notaio deve comunicare entro cinque giorni lavorativi la stipulazione del PACS all’autorità dello stato civile del luogo dell’atto pubblico e presentarle una copia certificata del contratto documentato. L’autorità a cui si deve inviare tale comunicazione si evince dall’OSC e dal diritto cantonale. Appare ragionevole prevedere nell’ordinanza, come per le decisioni giudiziarie, una competenza delle autorità di vigilanza cantonali e che le competenze interne siano disciplinate dal diritto cantonale (cfr. art. 22 cpv. 3 e 4 OSC).

Il breve termine di comunicazione di cinque giorni lavorativi è giustificato dalla necessità di informare l’autorità di stato civile il più rapidamente possibile ai fini dell’iscrizione della stipulazione del PACS nel registro Infostar. Anche se tale registrazione non costituisce un requisito di validità per il PACS, ha tuttavia conseguenze sulla certezza del diritto nei rapporti giuridici, tanto più che tutte le parti coinvolte in un negozio giuridico possono appellarsi all’iscrizione del PACS nel registro Infostar (art. 9 CC). L’attestazione della registrazione aiuta inoltre i partner a dimostrare la propria unione davanti a terzi (privati e autorità).

Il capoverso 2 stabilisce che l’ufficio di stato civile deve iscrivere il patto civile di solidarietà nel registro dello stato civile (primo periodo). Su richiesta, per ciascun partner può essere emessa un’attestazione della registrazione dietro pagamento di un emolumento (secondo periodo). Tale attestazione può essere richiesta immediatamente dopo la registrazione oppure anche in un momento successivo. Si tratta di un documento ufficiale con cui i partner possono dimostrare nei confronti di terzi di aver stipulato un patto civile di solidarietà. Il PACS deve essere iscritto nel registro analogamente ai dati documentati secondo l’articolo 8 OSC. Il Consiglio federale disciplinerà nell’OSC se la registrazione del PACS dovrà essere comunicata d’ufficio ed eventualmente a quali autorità (p. es. al servizio di controllo degli abitanti o alle autorità competenti per patti civili di solidarietà cantonali)137.

Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)

Art. 4 Forma

L’articolo 4 sancisce che la stipulazione del PACS avvenga davanti a un ufficiale di stato civile. Questa disposizione corrisponde all’analogo sistema consolidato per il matrimonio. Il progetto preliminare non contiene alcuna prescrizione riguardo alla competenza per territorio per la stipulazione del PACS. I partner possono quindi scegliere liberamente in quale circondario dello stato civile contrarre il PACS.

Art. 5 Procedura

L’articolo 5 disciplina la procedura di stipulazione del PACS. Il capoverso 1 pone come condizione che entrambe le persone compaiano personalmente presso l’ufficio di stato civile e dichiarino che intendono stipulare un patto civile di solidarietà. Entrambe le persone devono presentare all’ufficiale di stato civile (analogamente

137 In merito alla divulgazione d’ufficio cfr. art. 48a segg. OSC.