Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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all’art. 98 cpv. 3 CC) i documenti richiesti e dichiarare personalmente di adempiere ai requisiti per la stipulazione del PACS (cpv. 2). Tale obbligo è importante soprattutto affinché l’ufficiale di stato civile possa verificare la presenza dei requisiti personali secondo l’articolo 3 capoverso 1 e che non sussistano ostacoli alla stipulazione secondo l’articolo 3 capoverso 2. Il capoverso 3 sancisce tale obbligo di verifica. Se l’ufficiale di stato civile giunge alla conclusione che tutte le condizioni sono soddisfatte, documenta la dichiarazione di volontà dei partner, che devono quindi firmare l’atto (cpv. 4). Con la firma del documento il PACS è stipulato e ha validità giuridica. Il PACS si costituisce così con la firma dell’atto, diversamente dal matrimonio che è celebrato con lo scambio del «sì» (cfr. art. 102 cpv. 3 CC). La successiva iscrizione nel registro Infostar (art. 6) è sì obbligatoria, ma non costituisce una condizione per la sua validità.

Lo svolgimento concreto della procedura e l’elenco dei documenti richiesti (in particolare il documento d’identità dei partner) sono previsti nell’OSC. Le persone straniere che non sono ancora iscritte nel registro dello stato civile devono inoltre presentare tutti i documenti necessari all’inserimento in tale registro. Diversamente dai cittadini svizzeri che vengono iscritti nel registro dello stato civile già alla notificazione della nascita (art. 15a cpv. 1 OSC), le persone straniere sono già registrate soltanto in seguito a uno dei motivi previsti secondo l’articolo 15a cpv. 2 OSC.

Art. 6 Registrazione

L’articolo 6 stabilisce che l’ufficio di stato civile deve iscrivere il PACS nel registro dello stato civile (primo periodo). La registrazione deve avvenire il più presto possibile dopo la stipulazione del PACS. Anche se tale registrazione non costituisce un requisito di validità, ha tuttavia conseguenze sulla certezza del diritto nei rapporti giuridici, tanto più che tutte le parti coinvolte in un negozio giuridico possono appellarsi all’iscrizione del PACS nel registro Infostar (art. 9 CC). L’attestazione della registrazione aiuta inoltre i partner a dimostrare la propria unione davanti a terzi (privati e autorità).

Su richiesta, può essere emessa per ciascun partner un’attestazione della registrazione del PACS dietro pagamento di un emolumento (secondo periodo). Tale attestazione può essere richiesta immediatamente dopo la registrazione oppure anche in un momento successivo. Si tratta di un documento ufficiale con cui i partner possono dimostrare nei confronti di terzi di aver stipulato un patto civile di solidarietà. Il PACS deve essere iscritto nel registro analogamente ai dati documentati secondo l’articolo 8 OSC. Il Consiglio federale disciplinerà nell’OSC se la registrazione del PACS dovrà essere comunicata d’ufficio ed eventualmente a quali autorità (p. es. al servizio di controllo degli abitanti o alle autorità competenti per patti civili di solidarietà cantonali)138.

Sezione 3: Nullità

138 In merito alla divulgazione d’ufficio cfr. art. 48a segg. OSC.