Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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con i loro compiti, lo comunicano all’autorità competente dell’azione (cpv. 3). Dopo lo scioglimento del PACS l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio (cpv. 4).
I capoversi 5 e 6 disciplinano gli effetti della dichiarazione di nullità del giudice in applicazione analoga dell’articolo 109 CC. Si applicano quindi le disposizioni seguenti:
– la nullità di un PACS produce effetti soltanto dopo che è stata pronunciata dal giudice; fino alla decisione il PACS produce tutti gli effetti di un PACS valido (cpv. 5);
– le disposizioni relative alla sentenza di nullità si applicano per analogia agli effetti dello scioglimento (secondo gli art. 23 e 24) sui partner e sui figli (cpv. 6). Ciò significa in particolare che trova applicazione la disposizione di protezione relativa all’abitazione familiare di cui all’articolo 24.
5.1.3 Capitolo 3: Effetti del PACS
Art. 8 Assistenza e mantenimento
Il capoverso 1 stabilisce che la stipulazione del PACS, come anche il matrimonio, vincola i partner all’assistenza reciproca durante il periodo di vita comune. Di conseguenza, la disposizione disciplina anche che, analogamente all’articolo 159 capoversi 2 e 3 CC, i partner si devono assistenza e rispetto reciproci e, se presenti, devono provvedere ai figli in comune.
Secondo il capoverso 2, i partner devono inoltre provvedere in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento del loro patto. In questo contesto, si applicano per analogia le disposizioni sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale secondo gli articoli 163–165 CC, compresi i meccanismi di compensazioni ivi previsti. Per i partner ciò comporta quanto segue:
– essi s’intendono sul contributo che devono apportare (segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro) tenendo conto dei bisogni della vita comune e della loro situazione personale;
– se un partner provvede al governo della casa, alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione o impresa, ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente;
– il partner che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità.
Art. 9 Figli del o della partner
Come per il matrimonio, anche per i partner di un patto civile di solidarietà può capitare che uno dei due abbia figli da una precedente relazione. In questi casi l’obbligo di assistenza e rispetto sancito dall’articolo 8 PP-LPACS determina che l’altro partner debba assisterlo in misura appropriata in adempimento dell’obbligo di mantenimento