Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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Art. 7

Come per il matrimonio, anche per il PACS possono sussistere motivi che portano alla sua nullità; questi sono disciplinati dal capoverso 1. Il PACS è dichiarato nullo se:

– al momento della stipulazione del PACS uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento (lett. a);

– la stipulazione del PACS è vietata per parentela fra i partner, ovvero sussiste un motivo di impedimento ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a PP-LPACS (lett. b); oppure

– al momento della stipulazione del PACS sussisteva un motivo di impedimento ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b o c PP-LPACS e da allora tale motivo non è venuto meno (lett. c).

I motivi suddetti corrispondono a quelli di nullità assoluta che si applicano al matrimonio secondo l’articolo 105 CC. Il capoverso 1 lettera c chiarisce inoltre che anche un PACS già stipulato costituisce motivo di dichiarazione di nullità del PACS139. Il PACS viene quindi dichiarato nullo se al momento della stipulazione uno dei partner ha già stipulato un PACS e quello precedente non è stato sciolto. Sono compresi, come per i motivi di impedimento (art. 3 cpv. 2 lett. d), PACS già esistenti ai sensi della legge PACS nonché PACS stipulati all’estero e riconosciuti, ma non i patti civili di solidarietà del diritto cantonale (cfr. anche i numeri 4.6 e 5.1.6).

Si rinuncia ad applicare anche al PACS i motivi di nullità previsti per il matrimonio dagli articoli 105 e 105a CC del matrimonio forzato, del matrimonio ai fini dell’elusione del diritto in materia di stranieri nonché del matrimonio con minorenni: la stipulazione del patto civile di solidarietà è attualmente possibile soltanto in Stati (cfr.

n. 3) che presuppongono la maggiore età e la libera volontà dei partner. L’elusione del diritto in materia di stranieri è irrilevante poiché il PACS non produce effetti in termini di diritto degli stranieri (n. 4.5.1).

Inoltre, il progetto preliminare rinuncia a prevedere, come accade invece per il matrimonio, motivi di nullità relativa che consentirebbero a uno dei partner di richiedere la nullità del PACS tramite un’azione giudiziaria. Un’azione di nullità individuale non si rende necessaria per il PACS poiché i partner hanno la possibilità di scioglierlo unilateralmente in qualsiasi momento entro un breve termine (cfr. art. 20 PP-LPACS).

Se sussiste un motivo di nullità assoluta secondo il capoverso 1, la nullità viene eseguita d’ufficio (come per il matrimonio). Applicando per analogia l’articolo 106 CC, l’autorità cantonale competente al domicilio di uno dei partner deve promuovere d’ufficio l’azione di nullità. Spetta ai Cantoni designare tale autorità e adattare le rispettive norme cantonali. Qualora le autorità della Confederazione e dei Cantoni abbiano motivo di ritenere che sussista un motivo di nullità e nella misura in cui sia compatibile

139 È possibile invece contrarre validamente matrimonio nonostante un partner abbia già stipulato un patto civile di solidarietà; in tal caso, il PACS viene considerato sciolto (art. 21 cpv. 1 lett. a e b PP-LPACS).