Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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competono al conduttore in caso di disdetta. Le convenzioni concernenti la protrazione della locazione sono valide soltanto se concluse con entrambi i coniugi. Al fine di equiparare i partner di un PACS ai coniugi per quanto riguarda l’abitazione familiare, la disposizione al capoverso 3 deve essere integrata chiarendo che le regolamentazioni sancite nei capoversi 1 e 2 devono applicarsi per analogia anche al PACS.

Variante 2 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-OR (Nessuna protezione nel rapporto con il locatore)

Per quanto riguarda il PACS, si intende rinunciare a un adeguamento o a un’integrazione delle disposizioni del CO in materia di locazione applicabili ai coniugi nell’ambito del rapporto con il locatore (art. 266m–o e 273a CO). Tali disposizioni non dovrebbero essere applicabili al PACS, poiché nella prassi possono già essere problematiche per i coniugi. Questo significa che la disdetta del contratto di locazione dell’abitazione familiare da parte del locatore, così come la fissazione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta, devono essere notificate unicamente al locatario titolare e non è necessaria una notifica separata al partner. Inoltre, la disdetta dell’abitazione familiare da parte del locatario titolare dovrebbe essere valida anche senza il consenso del partner. Nel rapporto tra i partner che hanno stipulato un PACS, tuttavia, dare la disdetta senza il consenso del partner continuerebbe a comportare una violazione dell’articolo 11 PP-LPACS.

Questa variante tiene conto del fatto che le norme vigenti applicabili ai coniugi possono già oggi causare difficoltà, in quanto il locatore a volte non sa se il locatario o la locataria siano sposati e se il o la coniuge viva nell’abitazione in questione. Tale problematica si porrebbe in misura ancora maggiore anche nel caso dei partner che hanno stipulato un PACS, motivo per cui si dovrebbe rinunciare all’applicazione per analogia di tali norme al PACS.

5.2.3 Codice di procedura civile (CPC)

Il nuovo istituto giuridico del PACS rende necessario il Codice di procedura civile in relazione a competenza, costi, eccezioni al tentativo di conciliazione, misure giudiziarie (art. 14–17 PP-LPACS), agli effetti dello scioglimento (art. 23 e 24 PP-LPACS) nonché all’azione di nullità (art. 7 PP-LPACS).

Art. 24a Istanze e azioni nell’ambito del patto civile di solidarietà (PACS)

Il CPC deve essere integrato da una norma generale sulle competenze per le controversie relative al PACS in un nuovo articolo 24a. Perciò, per le istanze e le azioni nell’ambito del PACS, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, deve essere imperativo il foro del domicilio di una parte, come nel caso di controversie matrimoniali.

Art. 107 cpv. 1 lett. dbis

Al fine di garantire che il giudice possa prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità in anche in cause in materia di PACS, si