Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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propone di includere le procedure corrispondenti in una nuova lettera dbisdell’articolo 107 capoverso 1 CPC. Nella situazione giuridica attuale, sono possibili deroghe anche in caso di procedure in materia di diritto di famiglia (in particolare tutela dell’unione coniugale, divorzio e protezione dei figli) e di unioni domestiche registrate.

Art. 198 lett. dbis

Come nella procedura di divorzio, anche nella procedura di regolamento degli effetti dello scioglimento di un PACS non deve avere luogo una procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 197 CPC. Un’eccezione all’obbligo di conciliazione deve essere prevista anche in relazione alla procedura di dichiarazione di nullità del patto civile di solidarietà (art. 7 PP-LPACS) – come per la nullità del matrimonio. Si propone quindi di integrare le eccezioni previste dall’articolo 198 CPC con una nuova lettera dbis. La procedura di regolamentazione degli effetti dello scioglimento si orienta agli articoli 307d segg. PP-CPC, mentre quella di dichiarazione di nullità all’articolo 307j PP-CPC.

Nuovo titolo prima dell’art. 307b

Analogamente alle regolamentazioni per l’unione domestica registrata (titolo ottavo, art. 305 segg. CPC), si propone di inserire dopo tali disposizioni il nuovo titolo «Titolo ottavobis: Procedura in materia di PACS» per il disciplinamento delle particolarità procedurali per le questioni giudiziarie relative al PACS.

Il nuovo titolo ottavobisrelativo al PACS deve essere suddiviso in due capitoli. Il primo deve recitare il nuovo titolo «Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria» per disciplinare quindi l’applicazione della procedura sommaria nell’articolo 307b e le particolarità procedurali nell’articolo 307c. Il secondo capitolo disciplina la procedura per il regolamento degli effetti dello scioglimento e in caso di azione di nullità.

Art. 307b Campo d’applicazione

Per le pretese derivanti dal PACS durante la convivenza e in caso di sospensione della comunione domestica, in linea di massima e analogamente alla procedura di tutela dell’unione coniugale, si deve applicare la procedura sommaria. Tale principio viene sancito nel nuovo articolo 307b CPC e integrato con i casi d’applicazione corrispondenti. Pertanto, la procedura sommaria è applicabile:

– alla fissazione di dilazioni di pagamento per la compensazione di debiti tra i partner nonché per la prestazione di garanzie secondo l’articolo 10 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 203 capoverso 2 CC (lett. a);

– all’autorizzazione a un partner a disporre dell’abitazione familiare secondo l’articolo 11 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 169 capoverso 2 CC (lett. b);

– all’estensione del potere di un partner di rappresentare il patto secondo l’articolo 13 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 166 capoverso 2 numero 1 CC (lett. c);