Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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– alle misure giudiziarie secondo gli articoli 14–17 PP-LPACS in combinato disposto con gli articoli 173–174 e 176a–179 CC (lett. d).
Art. 307c Procedura
Il nuovo articolo 307c CPC prevede che le particolarità procedurali valide per la procedura a tutela dell’unione coniugale di cui agli articoli 272 e 273 CPC debbano applicarsi in linea di massima anche alle questioni relative al PACS. Ciò significa che:
– si applica il principio inquisitorio (art. 272 CPC);
– il giudice convoca un’udienza, a meno che i fatti non siano chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti (art. 273 cpv. 1 CPC);
– le parti devono comparire personalmente davanti al giudice, a meno che questi non le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi (art. 273 cpv. 2 CPC);
– il giudice cerca innanzitutto di mediare fra le parti e indurle a un’intesa (art. 273 cpv. 3 CPC).
Nuovo titolo prima dell’art. 307d
Gli articoli 307d–307i PP-CPC disciplinano la procedura giudiziaria riguardo il regolamento degli effetti dello scioglimento. Le nuove disposizioni del CPC non prevedono regolamentazioni specifiche sullo scioglimento, poiché lo scioglimento del PACS davanti all’ufficio di stato civile avviene applicando una procedura speciale (cfr. art. 18 segg. PP-LPACS). Lo scioglimento produce effetti solo se sono coinvolti dei figli. Tali effetti dello scioglimento si limitano, secondo gli articoli 23 e 24, alle questioni legate ai figli e all’organizzazione dell’abitazione familiare. Non esistono altri diritti per il periodo successivo allo scioglimento del PACS.
L’articolo 307j disciplina la procedura in caso di azione di nullità del PACS da parte delle autorità secondo l’articolo 7 PP-LPACS. Si propone di disciplinare le due procedure in un capitolo unico dal titolo «Capitolo 2: Effetti dello scioglimento e azione di nullità», suddividendolo in due sezioni («Sezione 1: Effetti dello scioglimento» e «Sezione 2: Azione di nullità»).
Osservazioni preliminari sugli articoli 307d–307i
I principi e lo svolgimento della procedura di regolamentazione degli effetti dello scioglimento devono essere simili alla procedura di divorzio su azione di un coniuge. Poiché tuttavia esistono differenze rilevanti in alcuni punti (in particolare riguardo allo scioglimento stesso e all’estensione degli effetti), un rimando all’insieme delle disposizioni della procedura di divorzio, com’è previsto per lo scioglimento dell’unione domestica registrata, non sarebbe opportuno. Pertanto si propone di prevedere disposizioni specifiche per gli effetti dello scioglimento, che si orientino in buona parte a quelle dell’azione di divorzio.