Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Art. 307d Proposizione dell’azione
Se il PACS viene sciolto e i genitori non concordano sugli effetti dello scioglimento di cui agli articoli 23 e 24 PP-LPACS (questioni riguardanti i figli o abitazione familiare), i partner, secondo il capoverso 1, possono proporre azione dinanzi al giudice per disciplinare tali aspetti. Come nel caso dell’azione di divorzio, per l’avvio della procedura si deve proporre azione dinanzi al giudice senza procedura di conciliazione (art. 198 lett. dbisPP-CPC).
Al fine di garantire la certezza del diritto, il capoverso 1 prevede un termine per la proposizione dell’azione relativa al disciplinamento degli effetti dello scioglimento. I partner devono sapere dopo un certo periodo se l’altro partner intende far valere pretese in seguito allo scioglimento del PACS, in particolare riguardo all’abitazione familiare. Il termine per presentare azione è di sei mesi dallo scioglimento presso l’ufficio di stato civile.
I capoversi 2 e 3 disciplinano il contenuto necessario dell’azione in analogia con le disposizioni dell’azione di divorzio di cui all’articolo 290 CPC, per cui l’azione non necessita di motivazione scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
– i nomi e gli indirizzi dei partner, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti (lett. a);
– le conclusioni relative all’abitazione familiare e agli interessi dei figli (lett. b);
– i documenti giustificativi (lett. c);
– la data e le firme (lett. d).
Art. 307e Durata delle misure per l’organizzazione della vita separata
Se un giudice ha già pronunciato misure concernenti l’organizzazione della vita separata in relazione all’abitazione familiare e agli interessi dei figli, queste sono mantenute, secondo il capoverso 1, per tutta la durata della procedura di organizzazione degli effetti dello scioglimento (primo periodo) – analogamente alle misure a tutela dell’unione coniugale durante la procedura di divorzio164. La modifica o la revoca delle misure di protezione competono al giudice che decide in merito agli effetti dello scioglimento (secondo periodo). Le misure terminano al più tardi quando il giudice ha deciso in merito agli effetti nella sentenza finale o la procedura per il disciplinamento degli effetti viene chiusa in altra maniera, in particolare tramite un accordo.
L’eventuale obbligo di mantenimento al partner dopo la separazione (art. 16 cpv. 2 lett. a) termina già con lo scioglimento. Il capoverso 2 stabilisce che le misure per l’organizzazione della vita separata, comprese quelle relative all’abitazione familiare e alle questioni legate ai figli, decadono se nessuno dei partner propone azione per disciplinare tali effetti dello scioglimento entro il termine di sei mesi di cui all’articolo 307d capoverso 1. L’organizzazione dell’abitazione familiare non potrà più essere quindi oggetto di un’azione, mentre per il disciplinamento delle questioni legate ai
164 Cfr. a riguardo DTF 148 III 95, consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; Daniel Bähler, BSK ZPO, n. 10 relativo all’art. 276 CPC.