Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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figli i genitori sono liberi di rivolgersi alle autorità; essi hanno così gli stessi diritti e obblighi dei genitori che non si sono sposati né hanno stipulato un PACS.
Art. 307f Congiunzione e rimessione in caso di causa pendente concernente
l’organizzazione della vita separata
La presente disposizione disciplina il rapporto della procedura per il regolamento degli effetti dello scioglimento con una procedura pendente sull’organizzazione della vita separata. Se una procedura di questo tipo è pendente al momento della proposizione dell’azione secondo l’articolo 307d, il giudice che si occupa degli effetti dello scioglimento deve congiungere le due azioni (cpv. 1). Ciò serve a tenere conto della circostanza in cui, per il PACS, fra l’avvio della procedura per l’organizzazione della vita separata e l’azione per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento, in alcuni casi trascorre solo un breve arco di tempo perché i partner del PACS possono proporre azione per regolamentare gli effetti subito dopo lo scioglimento. La congiunzione delle azioni consente di decidere con efficacia riguardo a tutte le pretese in un’unica procedura, evitando inoltre procedure parallele e decisioni contraddittorie.
Se le azioni sono pendenti presso lo stesso giudice, questi può congiungerle direttamente. Se la causa concernente l’organizzazione della vita separata è pendente presso un giudice diverso, viene rimessa al giudice che si occupa degli effetti dello scioglimento (cpv. 2). Quest’ultimo congiunge quindi le azioni e notifica tale decisione ai partner. Con questa decisione, il giudice assegna un termine alle parti per adeguare le loro conclusioni (cpv. 3). Le pretese dei partner, prima e dopo lo scioglimento, vengono esaminate congiuntamente. Il capoverso 4 chiarisce che le azioni o le pretese sono giudicate in procedura semplificata.
Art. 307g Procedura
La presente disposizione disciplina la procedura per il regolamento degli effetti dello scioglimento in analogia con i principi della procedura di divorzio. Si applicano le norme seguenti:
– secondo il capoverso 1, il giudice deve tenere un’udienza di conciliazione (come nella procedura di divorzio secondo l’art. 291 CPC). Se non si giunge a un’intesa, si procede con la procedura. Il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. Si applica la procedura semplificata (cpv. 2);
– il capoverso 3 stabilisce, per analogia con l’articolo 277 capoverso 3 CPC, che il giudice accerta d’ufficio i fatti (principio inquisitorio);
– secondo il capoverso 4, in linea di massima le parti devono comparire personalmente alle udienze, analogamente a quanto previsto dall’articolo 278 CPC.
Art. 307h Provvedimenti cautelari
Il presente articolo disciplina la disposizione di provvedimenti cautelari, in analogia con le disposizioni per la procedura di divorzio secondo l’articolo 276 CPC. Il capoverso 1 stabilisce che il giudice che decide in merito agli effetti dello scioglimento