Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia gli articoli 272 e 273 CPC. Si applica la procedura sommaria (cpv. 2).
Art. 307i Modifica degli effetti dello scioglimento stabiliti con decisione passata in giudicato
Questa disposizione disciplina le condizioni e la procedura in caso di modifica degli effetti dello scioglimento con decisione passata in giudicato. Essa si fonda sull’articolo 284 CPC sulla modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato.
Per le condizioni e la competenza per materia per una modifica degli effetti dello scioglimento stabiliti con decisione passata in giudicato, il capoverso 1 (conformemente all’art. 284 cpv. 1 CPC) rimanda all’articolo 134 CC. Questo stabilisce che l’attribuzione dell’autorità parentale deve essere modificata su richiesta di uno dei genitori, del figlio o dell’autorità di protezione dei minori, se reso necessario per il bene del figlio da una modifica rilevante dei rapporti. Le condizioni per la modifica degli altri diritti e i doveri dei genitori si orientano alle disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. L’autorità di protezione dei minori è competente in materia per un nuovo disciplinamento delle questioni legate ai figli se i genitori hanno raggiunto un accordo in merito (art. 134 cpv. 3 CC) oppure se la controversia riguarda esclusivamente le relazioni personali o la partecipazione alla cura del figlio e non anche altre questioni. Negli altri casi è competente il tribunale civile (art. 134 cpv. 4 CC).
Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che, per analogia con l’articolo 284 capoverso 2 CPC, in linea di massima le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti. Fanno eccezione il nuovo disciplinamento dell’autorità parentale, della custodia e la modifica delle prestazioni di mantenimento per i figli minorenni; in questi casi è competente l’autorità di protezione dei minori (cfr. art. 134 cpv. 3 CC)165.
Il capoverso 3 stabilisce che al contenzioso davanti al giudice (come accade anche per il nuovo disciplinamento dell’abitazione familiare), si applicano per analogia le norme sull’azione concernente gli effetti dello scioglimento. Tanto la competenza quanto la procedura si orientano quindi alle disposizioni sull’azione secondo l’articolo 307d PP-CPC.
Nuovo titolo prima dell’art. 307j
La procedura per la dichiarazione di nullità è disciplinata in una sezione specifica del secondo capitolo con il titolo «Azione di nullità» (cfr. il commento al nuovo titolo prima dell’art. 307d). La procedura di nullità per il PACS si apre con un’azione dell’autorità cantonale competente del domicilio di uno dei partner (cfr. art. 7 cpv. 2 PP-LPACS al n. 5.1.2). La possibilità di un’azione individuale di cui dispongono i
165 Riguardo agli sforzi di riforma volti a uniformare la competenza di giudizio delle questioni riguardanti i figli a prescindere dallo stato civile dei genitori, cfr. il rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, pag. 76 seg. e 82 e le relative spiegazioni, consultabili all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Procedura in materia di diritto di famiglia.