Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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coniugi in caso di nullità del matrimonio (cfr. art. 108 CC) non è prevista per il PACS (cfr. il commento all’art. 7 PP-LPACS).
Art. 307j Azione di nullità
Per la procedura di dichiarazione di nullità del matrimonio (cfr. art. 294 CPC) e dell’unione domestica registrata (cfr. art. 307 CPC), nel CPC si rimanda alle disposizioni relative all’azione di divorzio. Tali norme trovano applicazione anche nel caso in cui un’autorità propone azione di nullità del matrimonio o dell’unione domestica registrata. Tuttavia, riprendere questo concetto e prevedere per l’azione di nullità del PACS un rimando generale alle disposizioni relative all’azione per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento non sarebbe adeguato: gli articoli 307e e 307f in particolare, ma anche le disposizioni sullo svolgimento di un’udienza di conciliazione nonché l’articolo 307h sui provvedimenti cautelari, non sono adatti alla situazione dell’azione di nullità a opera di un’autorità. Per la dichiarazione di nullità del giudice, sembra appropriato rimandare esclusivamente ad alcune norme precise dell’azione per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento. Perciò, il capoverso 1 stabilisce che per la procedura di nullità del PACS si devono applicare per analogia gli articoli 307d capoversi 2 e 3 nonché 307g capoversi 3 e 4 PP-CPC: la procedura viene quindi avviata direttamente (senza conciliazione) da un’azione dell’autorità dinanzi al giudice. Si applicano per analogia le disposizioni sul contenuto dell’azione secondo l’articolo 307d capoversi 2 e 3. Inoltre, il giudice accerta d’ufficio i fatti e in linea di massima i partner devono comparire di persona alle udienze.
Come per la procedura per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento (e anche per la procedura di dichiarazione di nullità del matrimonio, art. 294 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 291 cpv. 3 CPC), la procedura semplificata si applica anche per la procedura di nullità del PACS (cpv. 2). La competenza per territorio del foro si rifà all’articolo 24a PP-CPC.
5.2.4 Legge federale dell’11 aprile 1889166 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 95a Crediti verso il coniuge o il partner registrato oppure il partner con
cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà
Nella LEF, i partner legati da un patto civile di solidarietà devono beneficiare degli stessi privilegi di esecuzione di cui godono i coniugi. Secondo l’articolo 95a LEF, i crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni. Una rispettiva integrazione di tale disposizione deve completare la norma in modo che essa trovi applicazione anche per i crediti fra i partner che hanno stipulato un PACS.
166 RS 281.1