Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2, primo periodo

È previsto inoltre un adattamento in merito alla partecipazione privilegiata alla procedura di pignoramento. I partner che hanno stipulato un PACS devono essere equiparati ai coniugi anche a tale riguardo.

Secondo l’articolo 111 capoverso 1 numero 1 LEF, il coniuge del debitore può partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante 40 giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento. Questa disposizione deve applicarsi anche alla persona con cui il debitore ha stipulato un PACS. Si propone a tal fine di integrare il capoverso 1 numero 1 in questo senso. Occorre adattare anche il capoverso 2 primo periodo che, analogamente al matrimonio, deve stabilire che la persona che ha stipulato un PACS con il debitore può esercitare il proprio diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il PACS oppure nel termine di un anno dopo la sua fine.

5.2.5 Legge federale del 18 dicembre 1987167 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 32 cpv. 4

Il progetto preliminare della LPACS prevede che i patti civili di solidarietà o PACS stipulati secondo tale legge vengano iscritti nel registro dello stato civile (cfr. art. 6 cpv. 2 PP-LPACS). Per quanto riguarda la registrazione dei patti civili di solidarietà conclusi all’estero, deve applicarsi l’articolo 32 LDIP in analogia al diritto matrimoniale. Il progetto preliminare prevede a tal fine un nuovo capoverso 4 dell’articolo 32 che dichiara applicabili per analogia i capoversi 1–3 esistenti.

L’applicazione per analogia dell’articolo 32 capoverso 1 LDIP significa che la stipulazione o lo scioglimento documentati all’estero di un patto civile di solidarietà devono essere registrati nel registro dello stato civile svizzero, sempre che sussistano le condizioni per la registrazione secondo l’ordinanza sullo stato civile (ovvero, in particolare, se sono interessate persone con cittadinanza svizzera). Vi saranno perciò patti civili di solidarietà stipulati all’estero che, nonostante la successiva scelta del domicilio dei partner in Svizzera, non saranno iscritti nel registro dello stato civile svizzero. Se non sono interessate persone con cittadinanza svizzera né è presente alcun fatto di stato civile in Svizzera (p. es. la nascita di un figlio dei partner oppure la morte di uno dei partner), non avviene alcuna registrazione. Ciò non cambia nulla in termini di riconoscimento del patto civile di solidarietà (cfr. a riguardo l’art. 65d cpv. 2 PP-LDIP), poiché l’iscrizione nel registro dello stato civile ha soltanto natura dichiarativa.

Il rimando previsto nell’articolo 32 capoverso 2 LDIP alle disposizioni della LDIP sul riconoscimento di decisioni straniere (art. 25–27 LDIP) – che, secondo l’articolo 31 si applicano per analogia anche ai documenti della giurisdizione volontaria – è rilevante innanzitutto laddove esista una decisione delle autorità, per esempio una dichiarazione di nullità del giudice del patto civile di solidarietà interessato. Se viene presentata soltanto la documentazione di un atto privato, come dovrebbe accadere di

167 RS 291