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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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c) una relazione che specifichi la zona geografica da cui sono state raccolte le risorse genetiche marine, comprese informazioni sulla latitudine, la longitu- dine e la profondità della raccolta e, se disponibili, i risultati dell’attività svolta;
d) tutti gli aggiornamenti necessari del piano di gestione dei dati di cui al para- grafo 2, lettera j).
6. Le parti provvedono affinché i campioni di risorse genetiche marine e le informa- zioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che si trovano in archivi o banche dati sotto la loro giurisdizione possano essere identificati come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla prassi internazionale vigente e nella misura del possibile.
7. Le parti provvedono affinché, nella misura del possibile, gli archivi e le banche dati soggette alla loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull’accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto «BBNJ» e la mettano a disposizione del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici isti- tuito a norma dell’articolo 15.
8. Qualora le risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazio- nale e, ove possibile, le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse siano oggetto di utilizzo, compresa la commercializzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione, le parti provvedono affinché le informa- zioni seguenti, compreso l’identificativo standardizzato del lotto «BBNJ», se dispo- nibile, siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni non appena dispo- nibili:
a) l’ubicazione dei risultati dell’utilizzo, quali pubblicazioni, brevetti concessi, se disponibili e nella misura del possibile, e prodotti sviluppati;
b) se disponibili, i dettagli della notifica al meccanismo di scambio di informa- zioni successiva alla raccolta in merito alle risorse genetiche marine che sono state utilizzate;
c) il luogo di conservazione del campione originario oggetto di utilizzo;
d) le modalità previste per l’accesso alle risorse genetiche marine e alle informa- zioni digitali sul sequenziamento di tali risorse oggetto di utilizzo, nonché un piano di gestione dei dati;
e) una volta commercializzate, se disponibili, le informazioni sulle vendite dei prodotti interessati e su eventuali ulteriori sviluppi.