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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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2. Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici è composto da 15 membri in possesso di qualifiche adeguate in settori correlati, in modo da garantire l’esercizio effettivo delle sue funzioni. I membri sono nominati dalle parti ed eletti dalla Confe- renza delle parti, tenendo conto dell’equilibrio di genere e di un’equa distribuzione geografica e garantendovi una rappresentanza degli Stati in via di sviluppo, compresi i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Il mandato e le modalità di funzionamento del Co- mitato sono stabiliti dalla Conferenza delle parti.

3. Il Comitato può rivolgere raccomandazioni alla Conferenza delle parti su questioni relative alla presente parte, tra cui:

a) eventuali orientamenti o un codice di condotta per le attività relative alle ri- sorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale conforme- mente alla presente parte;

b) misure per l’attuazione delle decisioni adottate conformemente alla presente parte;

c) tassi o meccanismi di ripartizione dei benefici monetari a norma dell’articolo 14;

d) questioni relative alla presente parte in relazione al meccanismo di scambio di informazioni;

e) questioni relative alla presente parte in relazione al meccanismo finanziario di cui all’articolo 52;

f) qualsiasi altra questione relativa alla presente parte che la Conferenza delle parti possa chiedere al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici di trattare.

4. Attraverso il meccanismo di scambio di informazioni ogni parte mette a disposi- zione del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici le informazioni richieste ai sensi del presente accordo, tra cui:

a) le misure legislative, amministrative e politiche riguardanti l’accesso e la ri- partizione dei benefici;

b) i recapiti dei punti di contatto nazionali e altre informazioni pertinenti che li riguardano;

c) altre informazioni richieste a norma delle decisioni adottate dalla Conferenza delle parti.

5. Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici può consultare e agevolare lo scambio di informazioni con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli orga- nismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti in merito alle attività rientranti nel suo mandato, tra cui la ripartizione dei benefici, l’uso di informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine, le migliori prassi, gli stru- menti e le metodologie, la governance dei dati e gli insegnamenti tratti.