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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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2. Al meccanismo di scambio di informazioni sono notificate, sei mesi prima della raccolta in situ delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, o appena possibile, le informazioni seguenti:

a) la natura e gli obiettivi della raccolta, compresi, se del caso, i programmi di cui essa fa parte;

b) l’oggetto della ricerca o, se note, le risorse genetiche marine che si intende raccogliere e le finalità della raccolta stessa;

c) le zone geografiche in cui sarà effettuata la raccolta;

d) una sintesi del metodo e dei mezzi da utilizzare per la raccolta, compresi il nome, la stazza, il tipo e la classe delle navi, le attrezzature scientifiche e/o i metodi di studio utilizzati;

e) le informazioni su eventuali altri contributi ai principali programmi proposti;

f) la data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, se del caso, dell’installazione e rimozione delle apparecchiature;

g) il nome degli enti patrocinanti il progetto e del responsabile del progetto;

h) le possibilità per gli scienziati di tutti gli Stati, in particolare dei paesi in via di sviluppo, di partecipare o associarsi al progetto;

i) la misura in cui si ritiene che gli Stati che possono necessitare di assistenza tecnica e richiederla, in particolare i paesi in via di sviluppo, siano in grado di partecipare al progetto o di esservi rappresentati;

j) un piano di gestione dei dati elaborato secondo una governance dei dati aperta e responsabile, tenendo conto delle attuali prassi internazionali.

3. A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, il meccanismo di scambio di infor- mazioni genera automaticamente un identificatore standardizzato del lotto «BBNJ».

4. In caso di modifica sostanziale delle informazioni trasmesse al meccanismo di scambio di informazioni prima della raccolta prevista, le informazioni aggiornate sono notificate al meccanismo entro un lasso di tempo ragionevole e, ove possibile, non oltre l’inizio della raccolta in situ.

5. Le parti provvedono affinché, insieme all’identificativo standardizzato del lotto «BBNJ», siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni, non appena di- sponibili e comunque entro e non oltre un anno dalla raccolta in situ delle risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale, le informazioni se- guenti:

a) l’archivio o la banca dati in cui sono o saranno depositate le informazioni di- gitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine;

b) il luogo in cui tutte le risorse genetiche marine raccolte in situ sono o saranno depositate o conservate;