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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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gere il consensus, la decisione è adottata a maggioranza dei tre quarti delle parti pre- senti e votanti. I pagamenti sono effettuati tramite il fondo speciale istituito a norma dell’articolo 52. Le modalità di pagamento possono comprendere:
a) compensi da corrispondere al raggiungimento di determinati obiettivi;
b) pagamenti o contributi legati alla commercializzazione di prodotti, compreso il versamento di una percentuale dei proventi delle vendite di prodotti;
c) un canone scaglionato, pagato periodicamente, sulla base di una serie diversi- ficata di indicatori che misurino il livello aggregato delle attività di una parte;
d) altre forme decise dalla Conferenza delle parti, tenendo conto delle raccoman- dazioni del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici.
8. Nel momento in cui la Conferenza delle parti adotta le suddette modalità, una parte può formulare una dichiarazione in cui afferma che queste ultime non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo massimo di quattro anni, così da disporre del tempo necessario per l’attuazione. La parte che presenta tale dichiarazione continua a effet- tuare il pagamento di cui al paragrafo 6 fino all’entrata in vigore delle nuove modalità.
9. Nel decidere le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall’uso di informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai sensi del paragrafo 7, la Conferenza delle parti tiene conto delle raccomandazioni del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici, riconoscendo che tali modalità dovrebbero essere complementari e adat- tarsi ad altri strumenti di accesso e di ripartizione dei benefici.
10. La Conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell’articolo 15, riesamina e valuta, con cadenza biennale, i benefici monetari derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Il primo riesame ha luogo entro e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Il riesame comprende la valutazione dei contributi annuali di cui al paragrafo 6.
11. Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, se del caso, al fine di garantire che i benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse gene- tiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale effettuate da persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione siano ripartiti conformemente al presente accordo.
Art. 15 Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici
1. È istituito un Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici. Il Comitato serve, tra l’altro, come mezzo per stabilire orientamenti per la ripartizione dei benefici conformemente all’articolo 14, assicurare trasparenza e garantire una giusta ed equa ripartizione dei benefici monetari e non monetari.