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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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g) maggiore cooperazione tecnica e scientifica, in particolare con scienziati e istituti scientifici dei paesi in via di sviluppo;
h) altri benefici stabiliti dalla Conferenza delle parti, tenendo conto delle racco- mandazioni del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell’articolo 15.
3. Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie a ga- rantire che le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, insieme ai rispettivi identificatori standardizzati dei lotti «BBNJ», oggetto di utilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione siano depositate in archivi e ban- che dati accessibili al pubblico, tenuti a livello nazionale o internazionale, entro e non oltre tre anni dall’inizio di tale utilizzo o non appena disponibili, tenendo conto della prassi internazionale in vigore.
4. L’accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenzia- mento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate negli archivi e nelle banche dati soggetti alla giurisdizione di una parte può essere subordi- nato alle seguenti condizioni ragionevoli:
a) necessità di preservare l’integrità fisica delle risorse genetiche marine;
b) costi ragionevoli per il mantenimento della banca genetica, del bioarchivio o della banca dati in cui sono conservati il campione, i dati o le informazioni;
c) costi ragionevoli per l’accesso alle risorse genetiche marine, ai dati o alle in- formazioni;
d) altre condizioni ragionevoli in linea con gli obiettivi del presente accordo; ai ricercatori e agli istituti di ricerca dei paesi in via di sviluppo possono essere offerte opportunità di accesso a condizioni eque e altamente favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali.
5. I benefici monetari derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giu- risdizione nazionale, inclusa la loro commercializzazione, sono ripartiti in modo giu- sto ed equo conformemente al meccanismo finanziario di cui all’articolo 52, ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.
6. Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le parti sviluppate versano contributi annuali al fondo speciale di cui all’articolo 52. La percentuale di contributo di una parte è pari al 50 % del suo contributo al bilancio adottato dalla Conferenza delle parti a norma dell’articolo 47, paragrafo 6, lettera e). Tale versamento continua fintantoché la Conferenza delle parti non adotta una decisione ai sensi del paragrafo 7.
7. La Conferenza delle parti decide le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, te- nendo conto delle raccomandazioni del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell’articolo 15. Una volta esperito ogni mezzo per raggiun-