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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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Art. 13 Conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle

comunità locali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Le parti, se del caso e ove opportuno, adottano misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire che le conoscenze tradizionali connesse alle risorse geneti- che marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie siano accessibili solo con il consenso libero, previo e informato o l’approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità. L’accesso a tali conoscenze tradizionali può essere agevolato dal meccani- smo di scambio di informazioni. L’accesso a tali conoscenze tradizionali e il loro uso avvengono secondo modalità definite di comune accordo.

Art. 14 Ripartizione giusta ed equa dei benefici

1. I benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle infor- mazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alla presente parte e concorrono alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.

2. I benefici non monetari sono ripartiti conformemente al presente accordo anche sotto forma di:

a) accesso a campioni e raccolte di campioni conformemente alla prassi interna- zionale vigente;

b) accesso alle informazioni digitali sul sequenziamento conformemente alla prassi internazionale vigente;

c) accesso aperto a dati scientifici reperibili, accessibili, interoperabili e riutiliz- zabili (i cosiddetti principi FAIR, da «findable, accessible, interoperable and reusable»), conformemente alla prassi internazionale vigente e a una gover- nance dei dati aperta e responsabile;

d) informazioni contenute nelle notifiche, insieme agli identificatori standardiz- zati dei lotti «BBNJ», trasmesse a norma dell’articolo 12, in forme consulta- bili e accessibili pubblicamente;

e) trasferimento di tecnologia marina secondo le modalità di cui alla parte V del presente accordo;

f) creazione di capacità, anche attraverso il finanziamento di programmi di ri- cerca, e opportunità di partenariato, in particolare se direttamente pertinenti ed effettive, per scienziati e ricercatori nell’ambito di progetti di ricerca, non- ché iniziative specifiche, in particolare per i paesi in via di sviluppo, che ten- gano conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di svi- luppo e dei paesi meno sviluppati;