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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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6. Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici può formulare raccomanda- zioni alla Conferenza delle parti in merito alle informazioni ottenute a norma del pa- ragrafo 5.
Art. 16 Monitoraggio e trasparenza
1. Il monitoraggio e la trasparenza delle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale si esplicano mediante notifica al meccanismo di scambio di informazioni, attraverso l’uso di identificatori standardizzati dei lotti «BBNJ» conformemente alla presente parte e seguendo le procedure adottate dalla Conferenza delle parti raccomandate dal Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici.
2. Le parti presentano periodicamente al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici relazioni sull’attuazione delle disposizioni della presente parte sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e sulla ri- partizione dei benefici che ne derivano, conformemente alla presente parte.
3. Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici prepara una relazione basata sulle informazioni ricevute tramite il meccanismo di scambio di informazioni e la mette a disposizione delle parti, che possono presentare osservazioni. Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici sottopone la relazione, comprese le osservazioni ricevute, all’esame della Conferenza delle parti. La Conferenza delle parti, tenendo conto della raccomandazione del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici, può stabilire orientamenti adeguati per l’attuazione del presente articolo, che conside- rino le capacità e le situazioni nazionali delle parti.
Parte 3: Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette
Art. 17 Obiettivi
La presente parte si prefigge di:
a) conservare e utilizzare in modo sostenibile le zone che necessitano di prote- zione, anche attraverso l’istituzione di un sistema globale di strumenti di ge- stione per zona, con reti ecologicamente rappresentative e ben connesse di aree marine protette;
b) rafforzare la cooperazione e il coordinamento nell’uso degli strumenti di ge- stione per zona, comprese le aree marine protette, tra gli Stati, gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti;