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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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c) proteggere, preservare, ripristinare e mantenere la biodiversità e gli ecosi- stemi, anche al fine di migliorarne la produttività e la salute, e rafforzare la resilienza ai fattori di stress, compresi quelli relativi ai cambiamenti climatici, all’acidificazione degli oceani e all’inquinamento marino;
d) sostenere la sicurezza alimentare e altri obiettivi socioeconomici, compresa la tutela dei valori culturali;
e) aiutare gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a red- dito medio, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a predisporre, attuare, monitorare, gestire e applicare stru- menti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite la crea- zione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina.
Art. 18 Zona di applicazione
L’istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, non comprende le zone soggette a giurisdizione nazionale e non può essere invocata per far valere o negare rivendicazioni di sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, anche in relazione a eventuali controversie in materia. La Conferenza delle parti non prende in considerazione, a fini di decisione, proposte d’istituzione di tali strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e in nessun caso tali proposte possono essere interpretate come riconoscimento o meno di rivendicazioni di sovra- nità, diritti di sovranità o di giurisdizione.
Art. 19 Proposte
1. Le parti presentano al Segretariato, individualmente o collettivamente, le proposte relative all’istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine pro- tette, ai sensi della presente parte.
2. Le parti collaborano e si consultano, se del caso, con i portatori di interessi, com- presi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, nonché con la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, per l’elaborazione delle proposte di cui alla presente parte.
3. Le proposte sono formulate sulla base delle migliori conoscenze scientifiche di- sponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni au- toctone e delle comunità locali, tenendo conto dell’approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.
4. Le proposte relative alle zone individuate comprendono gli elementi essenziali seguenti: