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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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a) una descrizione geografica o spaziale della zona oggetto della proposta con riferimento ai criteri indicativi di cui all’allegato I;

b) le informazioni su uno qualsiasi dei criteri di cui all’allegato I, nonché even- tuali criteri che possono essere ulteriormente sviluppati e rivisti conforme- mente al paragrafo 5 applicati per individuare la zona;

c) le attività antropiche nella zona, compresi gli usi da parte delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e il loro possibile impatto, se del caso;

d) una descrizione dello stato dell’ambiente marino e della biodiversità nella zona individuata;

e) una descrizione degli obiettivi di conservazione e, se del caso, di uso sosteni- bile da applicare alla zona;

f) un progetto di piano di gestione che comprenda le misure proposte e delinei le attività di monitoraggio, ricerca e riesame proposte per conseguire gli obiet- tivi specificati;

g) la durata della protezione della zona e delle misure proposte, se del caso;

h) le informazioni su eventuali consultazioni avviate con gli Stati, compresi gli Stati costieri adiacenti e/o gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, se del caso;

i) le informazioni sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, attuati nell’ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti;

j) i contributi scientifici pertinenti e, se esistenti, le conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali.

5. I criteri indicativi per l’individuazione di tali zone comprendono, se del caso, quelli specificati nell’allegato I e possono essere ulteriormente sviluppati e riveduti, se ne- cessario, dall’Organismo scientifico e tecnico a fini di esame e adozione ad opera della Conferenza delle parti.

6. Ulteriori requisiti relativi al contenuto delle proposte, comprese le modalità di ap- plicazione dei criteri indicativi di cui al paragrafo 5 e gli orientamenti sulle proposte di cui al paragrafo 4, lettera b), sono elaborati dall’Organismo scientifico e tecnico, se necessario, a fini di esame e adozione ad opera della Conferenza delle parti.

Art. 20 Pubblicazione ed esame preliminare delle proposte

Una volta ricevuta una proposta scritta, il Segretariato la mette a disposizione del pub- blico e la trasmette all’Organismo scientifico e tecnico per un esame preliminare. Scopo del riesame è accertare che la proposta contenga le informazioni richieste a norma dell’articolo 19, compresi i criteri indicativi descritti nella presente parte e nell’allegato I. L’esito di tale riesame è reso pubblico e comunicato al promotore dal Segretariato. Il promotore ritrasmette la proposta al Segretariato, tenendo conto