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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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iii) le conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali;

iv) altre informazioni pertinenti.

3. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico i contributi ricevuti a norma del paragrafo 2.

4. Nel caso in cui la misura proposta riguardi zone interamente circondate dalle zone economiche esclusive degli Stati, il promotore:

a) avvia consultazioni mirate e proattive con tali Stati, anche tramite notifica pre- ventiva;

b) esamina i pareri e le osservazioni di tali Stati sulla misura proposta e fornisce risposte scritte mirate a tali pareri e osservazioni e, se del caso, rivede di con- seguenza la misura proposta.

5. Il promotore prende in considerazione i contributi ricevuti durante il periodo di consultazione e le informazioni e i pareri trasmessi dall’Organismo scientifico e tec- nico e, se del caso, rivede di conseguenza la proposta o risponde ai contributi princi- pali non considerati nella proposta.

6. Il periodo di consultazione è limitato nel tempo.

7. La proposta riveduta è presentata all’Organismo scientifico e tecnico, che la valuta e formula raccomandazioni alla Conferenza delle parti.

8. L’Organismo scientifico e tecnico precisa se del caso le modalità del processo di consultazione e valutazione, compresa la durata, in occasione della sua prima riu- nione, a fini di esame e adozione ad opera della Conferenza delle parti, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Art. 22 Istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree

marine protette

1. Sulla base della proposta finale e del progetto di piano di gestione, la Conferenza delle parti, tenendo conto dei contributi, anche scientifici, ricevuti durante il processo di consultazione istituito a norma della presente parte e del parere scientifico e delle raccomandazioni dell’Organismo scientifico e tecnico:

a) adotta decisioni sull’istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e sulle misure correlate;

b) può adottare decisioni su misure compatibili con quelle adottate dagli stru- menti e dai quadri giuridici pertinenti e dagli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, in cooperazione e in coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi;

c) qualora le misure proposte rientrino nella competenza di altri organismi mon- diali, regionali, subregionali o settoriali, può rivolgere raccomandazioni alle