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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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presente parte che rientrano successivamente, totalmente o parzialmente, nella com- petenza di tale strumento, quadro o organismo rimangono in vigore fintantoché la Conferenza delle parti non riesamina lo strumento di gestione per zona, compresa un’area marina protetta, e le misure correlate, a seconda dei casi, per decidere, in stretta cooperazione e coordinamento con tale strumento, quadro o organismo, se mantenerli, modificarli o revocarli.

Art. 23 Processo decisionale

1. Di norma le decisioni e le raccomandazioni di cui alla presente parte sono adottate tramite consensus.

2. Se non si raggiunge il consensus, e una volta deliberato, ad opera della Conferenza delle parti e a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti, che è stato espe- rito ogni mezzo per raggiungerla, le decisioni e le raccomandazioni di cui alla presente parte sono adottate a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti.

3. Le decisioni adottate a norma della presente parte entrano in vigore 120 giorni dopo la riunione della Conferenza delle parti in cui sono state adottate e sono vinco- lanti per tutte le parti.

4. Nell’arco dei 120 giorni di cui al paragrafo 3, qualunque parte, mediante notifica scritta al Segretariato, può sollevare obiezioni in merito a una decisione adottata a norma della presente parte e tale decisione non è vincolante per tale parte. L’obiezione a una decisione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica scritta al Segretariato e, in tal caso, la decisione diventa vincolante per tale parte 90 giorni dopo la data della notifica in cui essa ha dichiarato di aver ritirato l’obiezione.

5. Nel formulare l’obiezione sollevata a norma del paragrafo 4, la parte fornisce al Segretariato, per iscritto, una spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta a solle- varla, adducendo uno o più dei motivi seguenti:

a) la decisione è incompatibile con il presente accordo o con i diritti e i doveri della parte che solleva obiezioni conformemente alla Convenzione;

b) la decisione, per forma o sostanza, costituisce una discriminazione ingiustifi- cata nei confronti della parte che solleva l’obiezione;

c) la parte non è concretamente in grado di conformarsi alla decisione al mo- mento dell’obiezione, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per farlo.

6. La parte che solleva un’obiezione a norma del paragrafo 4 adotta, nella misura del possibile, misure o approcci alternativi di effetto equivalente alla decisione sulla quale ha mosso obiezione e non adotta misure o azioni che possano compromettere l’effi- cacia della decisione alla quale si è opposta, a meno che tali misure o azioni non siano essenziali per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della parte che ha sollevato l’obie- zione conformemente alla Convenzione.

7. La parte che solleva l’obiezione riferisce alla riunione ordinaria successiva della Conferenza delle parti che fa seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, e in un secondo