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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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parti del presente accordo e agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali al fine di promuovere l’adozione di misure pertinenti attraverso tali strumenti, quadri e organismi, conformemente ai rispettivi mandati.
2. Nell’adottare decisioni a norma del presente articolo, la Conferenza delle parti rispetta, e non pregiudica, le competenze degli strumenti e dei quadri giuridici perti- nenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.
3. La Conferenza delle parti predispone consultazioni periodiche per rafforzare la cooperazione e il coordinamento con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e tra di essi per quanto riguarda gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, nonché il coordinamento per le misure correlate adottate nell’ambito di tali strumenti e quadri e da tali organismi.
4. Qualora il conseguimento degli obiettivi e l’attuazione della presente parte lo ri- chiedano, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento internazionali per quanto riguarda la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la Conferenza delle parti può prendere in considerazione e, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, decidere, se del caso, di sviluppare un meccanismo relativo agli strumenti di gestione per zona esistenti, comprese le aree marine protette, adottati dagli strumenti e dai quadri giuridici pertinenti o dagli orga- nismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle parti a norma della presente parte non pregiudicano l’efficacia delle misure adottate nelle zone sog- gette alla giurisdizione nazionale e sono adottate tenendo debitamente conto dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati, conformemente alla Convenzione. Nel caso in cui le misure proposte ai sensi della presente parte incidano o si ritengano ragionevolmente in grado di incidere sulle acque sovrastanti il fondale marino e il sottosuolo delle zone sottomarine sulle quali uno Stato costiero esercita diritti sovrani in conformità della Convenzione, tali misure tengono debitamente conto dei diritti sovrani di tale Stato costiero. A tal fine sono avviate consultazioni conformemente alle disposizioni della presente parte.
6. Nel caso in cui uno strumento di gestione per zona, comprese le aree marine pro- tette, istituito a norma della presente parte rientri successivamente, interamente o par- zialmente, nella giurisdizione nazionale di uno Stato costiero, esso cessa immediata- mente di essere in vigore per quanto riguarda la parte assoggettata alla giurisdizione nazionale. La parte rimanente nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale resta in vigore fintantoché la Conferenza delle parti, nel corso della riunione successiva, non riesamina lo strumento di gestione per zona, comprese le aree marine protette, per decidere se modificarlo o revocarlo, se necessario.
7. All’atto dell’istituzione o della modifica della competenza di uno strumento o di un quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, qualsiasi strumento di gestione per zona, compresa un’area ma- rina protetta, o le misure correlate adottate dalla Conferenza delle parti a norma della