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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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settoriale competente, o da una decisione della Conferenza delle parti quando le cir- costanze che hanno reso necessaria la misura cessano di esistere.

5. Le procedure e gli orientamenti per l’adozione di misure di emergenza, comprese le procedure di consultazione, sono elaborati dall’Organismo scientifico e tecnico, se necessario, a fini di esame e adozione, quanto prima, ad opera della Conferenza delle parti. Tali procedure sono inclusive e trasparenti.

Art. 25 Attuazione

1. Le parti garantiscono che le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano con- dotte in modo coerente con le decisioni adottate a norma della presente parte.

2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle sue navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella sua giurisdizione o nel suo controllo, oltre a quelle adottate a norma della presente parte, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell’accordo.

3. L’attuazione delle misure adottate a norma della presente parte non dovrebbe im- porre alcun onere sproporzionato alle parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati, direttamente o indirettamente.

4. Le parti promuovono, se del caso, l’adozione di misure nell’ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui sono membri, al fine di sostenere l’attuazione delle deci- sioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della presente parte.

5. Le parti incoraggiano gli Stati che hanno il diritto di diventare parti del presente accordo, in particolare quelli le cui attività, le cui navi o i cui cittadini operano in una zona oggetto di uno strumento di gestione per zona, compresa un’area marina protetta, ad adottare misure a sostegno delle decisioni e delle raccomandazioni della Confe- renza delle parti sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituiti a norma della presente parte.

6. Una parte che non aderisce o partecipa a uno strumento giuridico o a un quadro giuridico pertinente, o che non è membro di un organismo mondiale, regionale, sub- regionale o settoriale competente, e che non accetta in altro modo di applicare le mi- sure stabilite nell’ambito di tali strumenti e quadri e da tali organismi non è esonerata dall’obbligo di cooperare, conformemente alla Convenzione e al presente accordo, ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Art. 26 Monitoraggio e riesame

1. Le parti riferiscono, individualmente o collettivamente, alla Conferenza delle parti in merito all’attuazione degli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della