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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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tempo periodicamente, in merito all’attuazione del paragrafo 6, ai fini del monitorag- gio e del riesame di cui all’articolo 26.

8. Un’obiezione a una decisione adottata a norma del paragrafo 4 può essere rinno- vata, solo se la parte che solleva l’obiezione lo ritiene ancora necessario, ogni tre anni dopo l’entrata in vigore della decisione, mediante notifica scritta al Segretariato. Tale notifica scritta comprende una spiegazione dei motivi dell’opposizione iniziale.

9. Se non perviene alcuna notifica di rinnovo a norma del paragrafo 8, l’obiezione è considerata automaticamente ritirata e, di conseguenza, la decisione diventa vinco- lante per tale parte 120 giorni dopo il ritiro automatico dell’obiezione. Il Segretariato ne informa la parte 60 giorni prima della data in cui l’obiezione sarà automaticamente ritirata.

10. Le decisioni della Conferenza delle parti adottate a norma della presente parte e le obiezioni a tali decisioni sono messe a disposizione del pubblico dal Segretariato e trasmesse a tutti gli Stati e a tutti gli strumenti e quadri giuridici pertinenti, nonché agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.

Art. 24 Misure di emergenza

1. La Conferenza delle parti decide di adottare misure nelle zone non soggette a giu- risdizione nazionale, da applicare in caso di emergenza, se necessario, qualora un fe- nomeno naturale o una catastrofe provocata dall’uomo abbia causato, o rischi di cau- sare, danni gravi o irreversibili alla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di impedire l’aggravarsi di tali danni gravi o irreversi- bili.

2. Le misure adottate ai sensi del presente articolo sono considerate necessarie solo se, previa consultazione degli strumenti o quadri giuridici pertinenti o degli organismi a livello mondiale, regionale, subregionale o settoriale competenti, il danno grave o irreversibile non può essere gestito in modo tempestivo mediante l’applicazione degli altri articoli del presente accordo o da uno strumento o quadro giuridico pertinente o organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente.

3. Le misure adottate in caso di emergenza si basano sulle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, sulle conoscenze tradizionali per- tinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e tengono conto dell’ap- proccio precauzionale. Tali misure possono essere proposte dalle parti o raccomandate dall’Organismo scientifico e tecnico e possono essere adottate tra una sessione e l’al- tra. Le misure sono temporanee e devono essere riesaminate a fini di decisione alla riunione successiva della Conferenza delle parti dopo la loro adozione.

4. Le misure cessano due anni dopo la loro entrata in vigore o la Conferenza delle parti pone loro fine in anticipo al momento della loro sostituzione con strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e misure correlate stabiliti in con- formità della presente parte o con misure adottate da uno strumento giuridico o da un quadro giuridico pertinente o da un organismo mondiale, regionale, subregionale o