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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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presente parte, comprese le aree marine protette, e delle misure correlate. Il Segreta- riato mette a disposizione del pubblico le relazioni in questione, nonché le informa- zioni e il riesame di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
2. Gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti sono invitati a fornire informazioni alla Confe- renza delle parti in merito all’attuazione delle misure da essi adottate per conseguire gli obiettivi degli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree marine protette.
3. L’Organismo scientifico e tecnico monitora e riesamina periodicamente gli stru- menti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree ma- rine protette, e le misure correlate, tenendo conto rispettivamente delle relazioni e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell’ambito del riesame di cui al paragrafo 3, l’Organismo scientifico e tecnico valuta l’efficacia degli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree marine protette, e le misure correlate, nonché i progressi com- piuti nel conseguimento dei loro obiettivi, e fornisce consulenza e raccomandazioni alla Conferenza delle parti.
5. Dopo tale riesame, la Conferenza delle parti adotta, se necessario, decisioni o rac- comandazioni in merito alla modifica, all’estensione o alla revoca degli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e delle misure correlate da essa adottate, sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, tenendo conto dell’approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.
Parte 4: Valutazioni dell'impatto ambientale
Art. 27 Obiettivi
La presente parte si prefigge di:
a) rendere operative le disposizioni della Convenzione riguardanti la valutazione dell’impatto ambientale per le zone non soggette a giurisdizione nazionale sta- bilendo procedure, soglie e altri requisiti che le parti dovranno applicare per realizzare tali valutazioni e comunicarne i risultati;
b) garantire che le attività di cui alla presente parte siano valutate e realizzate in modo da prevenire, mitigare e gestire eventuali effetti negativi significativi al fine di proteggere e preservare l’ambiente marino;
c) fare in modo che si prendano in considerazione gli effetti cumulativi e gli ef- fetti nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;
d) prevedere valutazioni ambientali strategiche;