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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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e) istituire un quadro coerente di valutazione dell’impatto ambientale per le atti- vità svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

f) creare e rafforzare la capacità delle parti, soprattutto degli Stati aderenti in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, nel preparare, effettuare ed esaminare le valutazioni dell’impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche a sostegno degli obiettivi del presente accordo.

Art. 28 Obbligo di effettuare valutazioni dell’impatto ambientale

1. Le parti fanno sì che i potenziali effetti sull’ambiente marino delle attività pianifi- cate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati come indicato nella presente parte prima che tali attività vengano autorizzate.

2. Nel caso in cui stabilisca che un’attività pianificata da realizzare in zone marine soggette a giurisdizione nazionale rischia di causare un inquinamento rilevante o mo- difiche significative e dannose per l’ambiente marino in zone non soggette a giurisdi- zione nazionale, la parte avente giurisdizione o controllo su tale attività provvede af- finché essa sia oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla presente parte o conformemente alla propria procedura nazionale. La parte che effet- tua tale valutazione conformemente alla propria procedura nazionale:

a) mette tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti attraverso il meccanismo di scambio di informazioni nel corso della procedura nazionale;

b) garantisce che l’attività sia oggetto di un monitoraggio conforme ai requisiti della propria procedura nazionale;

c) garantisce che le relazioni di valutazione dell’impatto ambientale e qualunque relazione di monitoraggio pertinente siano messe a disposizione attraverso il meccanismo di scambio di informazioni di cui al presente accordo.

3. Subito dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), l’Orga- nismo scientifico e tecnico può presentare osservazioni alla parte avente giurisdizione o controllo sull’attività pianificata.

Art. 29 Relazioni tra il presente accordo e le procedure di valutazione

dell’impatto ambientale previste dagli strumenti e dai quadri

giuridici pertinenti e dagli organismi mondiali, regionali,

subregionali e settoriali competenti

1. Le parti promuovono il ricorso alle valutazioni dell’impatto ambientale e l’ado- zione e l’applicazione delle norme e/o degli orientamenti elaborati a norma dell’arti- colo 38 nell’ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui sono membri.