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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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2. La Conferenza delle parti predispone, nell’ambito della presente parte, meccanismi che consentano all’Organismo scientifico e tecnico di collaborare con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti che disciplinano le attività nelle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale o proteggono l’ambiente marino.

3. All’atto dell’elaborazione o dell’aggiornamento delle norme o degli orientamenti per lo svolgimento delle valutazioni dell’impatto ambientale delle attività svolte dalle parti del presente accordo nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale a norma dell’articolo 38, l’Organismo scientifico e tecnico collabora, a seconda dei casi, con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.

4. Non occorre effettuare un’analisi preliminare o una valutazione dell’impatto am- bientale di un’attività pianificata in zone non soggette a giurisdizione nazionale, a condizione che la parte avente giurisdizione o controllo su tale attività stabilisca:

a) che gli effetti potenziali dell’attività o categoria di attività pianificata sono stati valutati conformemente ai requisiti di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o da organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali compe- tenti;

b) che:

i) la valutazione già effettuata per l’attività pianificata equivale a quella ri- chiesta a norma della presente parte e i suoi risultati sono presi in consi- derazione; o

ii) i regolamenti o le norme elaborati dagli strumenti o dai quadri giuridici pertinenti o dagli organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti a seguito della valutazione sono stati concepiti nell’intento di prevenire, mitigare o gestire gli effetti potenziali mantenendoli al di sotto della soglia prevista ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale di cui alla presente parte e sono stati rispettati.

5. Nel caso in cui una valutazione dell’impatto ambientale di un’attività pianificata in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia stata effettuata nell’ambito di uno strumento o quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, sub- regionale o settoriale competente, la parte interessata provvede affinché la relazione di valutazione dell’impatto ambientale sia pubblicata attraverso il meccanismo di scambio di informazioni.

6. A meno che le attività pianificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), non siano soggette a monitoraggio ed esame nell’ambito di uno strumento o quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, le parti monitorano ed esaminano le attività in questione e prov- vedono affinché le relazioni di monitoraggio ed esame siano pubblicate attraverso il meccanismo di scambio di informazioni.