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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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Art. 30 Soglie e fattori da considerare ai fini di una valutazione dell’impatto

ambientale

1. Quando un’attività pianificata rischia di avere un effetto più che minore o transi- torio sull’ambiente marino o se i suoi effetti sono sconosciuti o scarsamente noti, la parte avente giurisdizione o controllo su tale attività ne effettua un’analisi preliminare conformemente all’articolo 31, utilizzando i fattori di cui al paragrafo 2, fermo re- stando che:

a) l’analisi preliminare deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alla parte di valutare se vi siano fondati motivi per ritenere che l’attività pia- nificata rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino e comprende:

i) una descrizione dell’attività pianificata, tra cui la finalità, il sito in cui sarà effettuata, la durata e l’intensità; e

ii) una prima analisi degli effetti potenziali che tenga conto anche degli ef- fetti cumulativi e, se del caso, delle alternative all’attività pianificata;

b) se si accerta, sulla base dell’analisi preliminare, che la parte ha fondati motivi per ritenere che l’attività rischia di causare un inquinamento rilevante o mo- difiche significative e dannose per l’ambiente marino, occorre procedere a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alle disposizioni della presente parte.

2. Nel determinare se le attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo rispettano la soglia di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto dei se- guenti fattori non esaustivi:

a) il tipo di attività, la tecnologia utilizzata e il modo in cui si prevede di effet- tuare l’attività;

b) la durata dell’attività;

c) il sito in cui si svolgerà l’attività;

d) le caratteristiche e l’ecosistema di tale sito (comprese le zone di particolare rilevanza o vulnerabilità ecologica o biologica);

e) gli effetti potenziali dell’attività, compresi quelli cumulativi e le eventuali ri- percussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

f) la misura in cui gli effetti dell’attività sono sconosciuti o scarsamente noti;

g) altri criteri ecologici o biologici pertinenti.

Art. 31 Processo di valutazione dell’impatto ambientale

1. Le parti provvedono affinché il processo di valutazione dell’impatto ambientale di cui alla presente parte comprenda le fasi descritte di seguito.