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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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a) Analisi preliminare. Le parti procedono tempestivamente a un’analisi preli-
minare per stabilire se sia necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale per un’attività pianificata rientrante nella loro giurisdizione o nel loro controllo, conformemente all’articolo 30, e rendono pubbliche le loro conclusioni:
i) la parte che non ritiene necessario procedere a una valutazione dell’im- patto ambientale per un’attività pianificata rientrante nella sua giurisdi- zione o nel suo controllo mette a disposizione del pubblico le informa- zioni pertinenti, incluse quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), attraverso il meccanismo di scambio di informazioni previsto dal pre- sente accordo;
ii) basandosi sulle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponi- bili e, se esistenti, sulle conoscenze tradizionali pertinenti delle popola- zioni autoctone e delle comunità locali, una parte può comunicare le sue osservazioni sugli effetti potenziali di un’attività pianificata su cui un’al- tra parte sia giunta alla conclusione di cui alla lettera a), punto i), a tale altra parte e all’Organismo scientifico e tecnico entro 40 giorni dalla pub- blicazione di detta conclusione;
iii) se la parte che ha comunicato le sue osservazioni ha espresso preoccupa- zioni sugli effetti potenziali dell’attività pianificata oggetto della suddetta conclusione, la parte che è giunta a tale conclusione esamina le preoccu- pazioni espresse e può rivedere la sua conclusione;
iv) dopo aver esaminato le preoccupazioni espresse da una parte a norma della lettera a), punto ii), l’Organismo scientifico e tecnico esamina e può valutare gli effetti potenziali dell’attività pianificata basandosi sulle mi- gliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, sulle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e, se del caso, può rivolgere raccomandazioni alla parte che ha formulato la conclusione dopo averle dato la possibilità di rispondere alle preoccupazioni espresse e tenendo conto di tale risposta;
v) la parte che ha formulato la conclusione di cui alla lettera a), punto i), tiene conto delle eventuali raccomandazioni dell’Organismo scientifico e tecnico;
vi) le osservazioni espresse e le raccomandazioni dell’Organismo scientifico e tecnico sono messe a disposizione del pubblico, anche tramite il mec- canismo di scambio di informazioni.
b) Definizione dell’ambito di valutazione. Le parti provvedono affinché siano
individuati i principali effetti ambientali e gli eventuali effetti correlati, quali quelli economici, sociali, culturali e sulla salute umana, compresi gli effetti cumulativi potenziali e le ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione na- zionale, nonché le eventuali alternative all’attività pianificata, da includere nelle valutazioni dell’impatto ambientale che saranno effettuate a norma della presente parte. L’ambito di valutazione è definito avvalendosi delle migliori