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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle cono- scenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità lo- cali.

c) Studio e valutazione d’impatto. Le parti garantiscono che gli effetti delle atti- vità pianificate, compresi gli effetti cumulativi e le ripercussioni nelle zone soggette giurisdizione nazionale, siano studiati e valutati avvalendosi delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle co- munità locali.

d) Prevenzione, mitigazione e gestione degli effetti negativi potenziali. Le parti provvedono affinché:

i) le misure volte a prevenire, mitigare e gestire gli effetti negativi poten- ziali delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo siano individuate e analizzate al fine di evitare effetti negativi significativi. Tali misure possono includere l’esame di eventuali alterna- tive all’attività pianificata rientrante nella loro giurisdizione o nel loro controllo;

ii) se del caso, tali misure sono incluse in un piano di gestione ambientale.

e) Le parti provvedono alla notifica e alla consultazione pubbliche conforme- mente all’articolo 32.

f) Le parti provvedono all’elaborazione e alla pubblicazione di una relazione di valutazione dell’impatto ambientale conformemente all’articolo 33.

2. Le parti possono effettuare valutazioni congiunte dell’impatto ambientale, in par- ticolare per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo dei pic- coli Stati insulari in via di sviluppo.

3. Nell’ambito dell’Organismo scientifico e tecnico è istituito un registro di esperti. Le parti con capacità limitate possono chiedere la consulenza e l’assistenza di tali esperti per effettuare ed esaminare le analisi preliminari e le valutazioni dell’impatto ambientale relative a un’attività pianificata rientrante nella loro giurisdizione o nel loro controllo. Gli esperti non possono essere designati per un’altra componente del processo di valutazione dell’impatto ambientale riguardante la stessa attività. La parte che ha chiesto la consulenza e l’assistenza provvede affinché le suddette valutazioni dell’impatto ambientale le siano presentate per poterle esaminare e adottare una deci- sione in merito.

Art. 32 Notifica e consultazione pubbliche

1. Le parti provvedono tempestivamente alla notifica pubblica di un’attività pianifi- cata, anche mediante la pubblicazione attraverso il meccanismo di scambio di infor- mazioni e tramite il Segretariato, e per quanto possibile offrono a tutti gli Stati, in particolare quelli costieri adiacenti e qualsiasi altro Stato adiacente all’attività su cui essa rischia di incidere in misura maggiore, e ai portatori di interessi possibilità effet-