Progetto

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto

Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

«%ASFF_YYYY_ID»

tive e pianificate di partecipazione al processo di valutazione dell’impatto ambientale per un periodo di tempo determinato. La notifica e la partecipazione, anche mediante la presentazione di osservazioni, hanno luogo durante l’intero processo di valutazione dell’impatto ambientale, in particolare, a seconda dei casi, all’atto della definizione dell’ambito di tale valutazione conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e una volta elaborato un progetto di relazione di valutazione dell’impatto ambientale conformemente all’articolo 33, prima che si decida se autorizzare o meno l’attività.

2. Gli Stati che potrebbero subire gli effetti maggiori sono determinati tenendo conto della natura e degli effetti potenziali dell’attività pianificata sull’ambiente marino e comprendono:

a) gli Stati costieri il cui esercizio di diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione o della gestione delle risorse naturali può ragionevolmente ritenersi compromesso dall’attività;

b) gli Stati che, nella zona dell’attività pianificata, svolgono attività umane, an- che economiche, che possono ragionevolmente ritenersi compromesse.

3. I portatori di interessi coinvolti in questo processo includono le popolazioni autoc- tone e le comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, gli organi- smi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, la società civile, la co- munità scientifica e il pubblico.

4. Conformemente all’articolo 48, paragrafo 3, la notifica e la consultazione pubbli- che sono inclusive e trasparenti, sono effettuate tempestivamente e sono mirate e proattive allorché coinvolgono i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

5. Le parti esaminano, rispondono o danno seguito alle osservazioni principali rice- vute durante il processo di consultazione, anche dagli Stati costieri adiacenti e da qual- siasi altro Stato adiacente all’attività pianificata, nel caso in cui si tratti di Stati che potrebbero subire gli effetti maggiori. Le parti prestano particolare attenzione alle os- servazioni relative a potenziali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione na- zionale e, se del caso, forniscono risposte scritte circostanziate, anche riguardo ad eventuali misure supplementari volte ad affrontare tali potenziali ripercussioni. Le parti rendono pubbliche le osservazioni ricevute e le risposte o il seguito dato a tali osservazioni.

6. Qualora un’attività pianificata vada ad incidere negativamente su zone d’alto mare interamente circondate dalle zone economiche esclusive degli Stati, le parti:

a) avviano consultazioni mirate e proattive con tali Stati circostanti, anche me- diante notifiche preventive;

b) esaminano i pareri e le osservazioni di tali Stati circostanti sull’attività piani- ficata e forniscono risposte scritte circostanziate in cui vagliano tali pareri e osservazioni, e se del caso modificano di conseguenza l’attività pianificata.

7. Le parti garantiscono l’accesso alle informazioni relative al processo di valutazione dell’impatto ambientale previsto dal presente accordo. Esse non sono tuttavia tenute a divulgare informazioni riservate o di proprietà esclusiva. Il fatto che informazioni