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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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riservate o di proprietà esclusiva siano state espunte deve essere indicato nei docu- menti pubblici.

Art. 33 Relazioni di valutazione dell’impatto ambientale

1. Le parti provvedono all’elaborazione di una relazione per qualunque valutazione dell’impatto ambientale effettuata ai sensi della presente parte.

2. La relazione di valutazione dell’impatto ambientale contiene almeno le informa- zioni seguenti: una descrizione dell’attività pianificata, compreso il sito in cui sarà effettuata; una descrizione dei risultati dell’esercizio di definizione dell’ambito della valutazione; una prima valutazione dell’ambiente marino su cui essa potrebbe incidere negativamente; una descrizione dei suoi effetti potenziali, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale; una descri- zione delle possibili misure di prevenzione, mitigazione e gestione; una descrizione delle incertezze e delle lacune a livello di conoscenze; informazioni sull’iter di con- sultazione pubblica; una descrizione delle alternative ragionevoli all’attività pianifi- cata prese in considerazione; una descrizione delle azioni di follow-up, compreso un piano di gestione ambientale; e un riepilogo di natura non tecnica.

3. La parte mette a disposizione il progetto di relazione di valutazione dell’impatto ambientale attraverso il meccanismo di scambio di informazioni durante l’iter di con- sultazione pubblica, così che l’Organismo scientifico e tecnico abbia la possibilità di esaminarlo e valutarlo.

4. L’Organismo scientifico e tecnico può, se del caso, presentare alla parte, in tempo utile, osservazioni sul progetto di relazione di valutazione dell’impatto ambientale. La parte tiene conto delle eventuali osservazioni formulate dall’Organismo scientifico e tecnico.

5. Le parti pubblicano le relazioni di valutazione dell’impatto ambientale, anche tra- mite il meccanismo di scambio di informazioni. Il Segretariato provvede affinché a tutte le parti sia data tempestivamente notifica della pubblicazione di tali relazioni tramite il meccanismo di scambio di informazioni.

6. L’Organismo scientifico e tecnico esamina la versione definitiva delle relazioni di valutazione dell’impatto ambientale sulla base delle prassi, delle procedure e delle conoscenze pertinenti nel quadro del presente accordo, ai fini dell’elaborazione di orientamenti, compresa l’individuazione delle migliori prassi.

7. L’Organismo scientifico e tecnico esamina e valuta alcune delle informazioni pub- blicate utilizzate nel corso dell’analisi preliminare per decidere se effettuare o meno una valutazione dell’impatto ambientale, conformemente agli articoli 30 e 31, sulla base delle prassi, delle procedure e delle conoscenze pertinenti nel quadro del presente accordo, ai fini dell’elaborazione di orientamenti, compresa l’individuazione delle mi- gliori prassi.