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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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f) il monitoraggio e la presentazione di relazioni sugli effetti delle attività auto- rizzate di cui agli articoli 35 e 36, compresa l’individuazione delle migliori prassi;
g) lo svolgimento di valutazioni ambientali strategiche.
2. L’Organismo scientifico e tecnico può inoltre elaborare standard o linee guida, da sottoporre all’esame e all’adozione ad opera della Conferenza delle parti, riguardanti tra l’altro:
a) un elenco indicativo non esaustivo delle attività che richiedono o meno una valutazione dell’impatto ambientale, nonché qualsiasi criterio relativo a tali attività, da aggiornare periodicamente;
b) lo svolgimento di valutazioni dell’impatto ambientale ad opera delle parti del presente accordo in zone identificate come zone che richiedono protezione o particolare attenzione.
3. Tutte gli standard sono indicati in un allegato del presente accordo, conformemente all’articolo 74.
Art. 39 Valutazioni ambientali strategiche
1. Le parti, individualmente o in collaborazione con altre parti, prendono in conside- razione l’ipotesi di effettuare valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intrapren- dere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull’ambiente marino di tali piani o programmi, nonché delle eventuali alterna- tive.
2. La Conferenza delle parti può effettuare una valutazione ambientale strategica per una zona o regione al fine di raccogliere e sintetizzare le migliori informazioni dispo- nibili su tale zona o regione, valutare gli effetti attuali e potenziali futuri e individuare le lacune nei dati e le priorità di ricerca.
3. Nell’effettuare le valutazioni dell’impatto ambientale ai sensi della presente parte, le parti tengono conto, se disponibili, dei risultati delle valutazioni ambientali strate- giche pertinenti effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. La Conferenza delle parti elabora orientamenti per lo svolgimento di ciascuna ca- tegoria di valutazione ambientale strategica descritta nel presente articolo.
Parte 5: Creazione di capacità e trasferimento do tecnologia marina
Art. 40 Obiettivi
La presente parte si prefigge di: