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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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d) le preoccupazioni espresse, le notifiche effettuate e le raccomandazioni for- mulate dall’Organismo scientifico e tecnico sono messe a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni;
e) la parte che ha autorizzato l’attività prende in considerazione tutte le notifiche effettuate e tutte le raccomandazioni formulate dall’Organismo scientifico e tecnico.
5. Tutti gli Stati, in particolare gli Stati costieri adiacenti e qualsiasi altro Stato adia- cente all’attività, se si tratta di Stati che potrebbero subire gli effetti maggiori, e i portatori di interessi sono tenuti informati tramite il meccanismo di scambio di infor- mazioni e possono essere consultati nel corso del monitoraggio, della presentazione delle relazioni e del riesame riguardanti un’attività autorizzata in virtù del presente accordo.
6. Le parti, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni, pubblicano:
a) le relazioni riguardanti l’esame degli effetti dell’attività autorizzata;
b) i documenti riguardanti le decisioni, compreso un resoconto dei motivi alla base della decisione adottata dalla parte, se questa ha modificato la sua deci- sione di autorizzare l’attività in questione.
Art. 38 Standard e/o linee guida elaborati dall’Organismo scientifico e
tecnico in materia di valutazione dell’impatto ambientale
1. L’Organismo scientifico e tecnico elabora standard o linee guida, da sottoporre all’esame e all’adozione ad opera della Conferenza delle parti, riguardanti:
a) l’accertamento del rispetto o del superamento delle soglie per lo svolgimento di un’analisi preliminare o di una valutazione dell’impatto ambientale a norma dell’articolo 30 per le attività pianificate, anche sulla base dei fattori non esau- stivi di cui al paragrafo 2 di tale articolo;
b) la valutazione degli effetti cumulativi nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e il modo in cui tali effetti dovrebbero essere presi in considerazione nel processo di valutazione dell’impatto ambientale;
c) la valutazione degli effetti, nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, di attività pianificate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e il modo in cui tali effetti dovrebbero essere presi in considerazione nel processo di valutazione dell’impatto ambientale;
d) il processo di notifica e consultazione pubbliche di cui all’articolo 32, com- presa la determinazione di ciò che si configura come informazione riservata o di proprietà esclusiva;
e) gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione dell’impatto ambientale e delle informazioni pubblicate utilizzate per l’analisi preliminare ai sensi dell’articolo 33, comprese le migliori prassi;