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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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Art. 37 Riesame delle attività autorizzate e dei loro effetti

1. Le parti garantiscono che gli effetti dell’attività autorizzata monitorata ai sensi dell’articolo 35 siano oggetto di riesame.

2. Qualora individui effetti negativi significativi la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell’impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni stabilite all’atto dell’approvazione di una data attività, la parte avente giurisdizione o controllo su quest’ultima riesamina la sua decisione di autorizzarla, ne dà notifica alla Conferenza delle parti, ad altre parti e al pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni, e:

a) richiede che siano proposte e attuate misure miranti a prevenire, mitigare e/o gestire tali effetti o intraprende qualsiasi altra azione necessaria e/o interrompe l’attività, a seconda dei casi; e

b) valuta tempestivamente le misure attuate o le azioni intraprese a norma della lettera a).

3. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell’articolo 36, l’Organismo scientifico e tecnico può informare la parte che ha autorizzato l’attività se ritiene che quest’ultima possa avere effetti dannosi significativi che non erano stati previsti nella valutazione dell’impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di ap- provazione dell’attività autorizzata e, se del caso, può formulare raccomandazioni alla parte interessata.

4. a) Sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e,

se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoc- tone e delle comunità locali, qualunque parte può manifestare alla parte che ha autorizzato l’attività e all’Organismo scientifico e tecnico le sue preoccu- pazioni sugli effetti dannosi significativi, la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell’impatto ambientale, che tale attività autorizzata potrebbe comportare o che derivino da una violazione di una delle condizioni di approvazione di detta attività;

b) la parte che ha autorizzato l’attività tiene conto di tali preoccupazioni;

c) tenuto conto delle preoccupazioni espresse da una parte, l’Organismo scienti- fico e tecnico esamina la questione e può valutarla sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle cono- scenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità lo- cali, può render noto alla parte che ha autorizzato l’attività se ritiene che tale attività possa avere effetti dannosi significativi non previsti nella valutazione dell’impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di approvazione dell’attività autorizzata e, dopo aver dato alla parte la possi- bilità di rispondere alle preoccupazioni sollevate e aver tenuto conto di tale risposta, può, se del caso, formulare raccomandazioni alla parte che ha auto- rizzato l’attività;