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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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Art. 34 Adozione di decisioni
1. Spetta alla parte nella cui giurisdizione o nel cui controllo rientra l’attività pianifi- cata decidere se essa può essere o meno realizzata.
2. Nel decidere se l’attività pianificata può essere realizzata a norma della presente parte si tiene pienamente conto di una valutazione dell’impatto ambientale effettuata conformemente alla presente parte. La parte decide di autorizzare l’attività pianificata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo solo dopo aver stabilito, tenuto conto delle misure di mitigazione o di gestione, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere realizzata in modo coerente con la prevenzione di effetti negativi significativi sull’ambiente marino.
3. I documenti relativi alla decisione indicano chiaramente le condizioni di approva- zione riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up. Essi sono resi pubblici, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni.
4. La Conferenza delle parti può fornire consulenza e assistenza alla parte che ne faccia richiesta per decidere se un’attività pianificata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo possa essere o meno effettuata.
Art. 35 Monitoraggio degli effetti delle attività autorizzate
Avvalendosi delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, le parti tengono sotto controllo gli effetti di qualsiasi attività da esse consentita o intrapresa in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di stabi- lire se sia probabile che tale attività possa causare inquinamento o effetti dannosi per l’ambiente marino. Ogni parte monitora, in particolare, gli effetti ambientali e gli eventuali effetti correlati, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, di un’attività autorizzata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo, conformemente alle condizioni stabilite all’atto dell’approvazione di tale attività.
Art. 36 Comunicazioni riguardanti gli effetti delle attività autorizzate
1. Le parti, individualmente o congiuntamente, riferiscono periodicamente in merito agli effetti dell’attività autorizzata e ai risultati del monitoraggio di cui all’articolo 35.
2. Le relazioni di monitoraggio sono rese pubbliche, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni, e l’Organismo scientifico e tecnico può esaminarle e valu- tarle.
3. L’Organismo scientifico e tecnico esamina le relazioni di monitoraggio, sulla base delle prassi, delle procedure e delle conoscenze pertinenti nel quadro del presente ac- cordo, ai fini dell’elaborazione di orientamenti sul monitoraggio degli effetti delle at- tività autorizzate, compresa l’individuazione delle migliori prassi.