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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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a) assistere le parti, in particolare gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, nell’attuare le disposizioni di quest’ultimo, allo scopo di conse- guirne gli obiettivi;

b) consentire una cooperazione e una partecipazione inclusive, eque ed efficaci alle attività intraprese in virtù del presente accordo;

c) sviluppare le capacità scientifiche e tecnologiche marine delle parti, in parti- colare degli Stati aderenti in via di sviluppo, anche in materia di ricerca, per quanto riguarda la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, ivi incluso tramite l’accesso degli Stati aderenti in via di sviluppo alla tecnologia marina e il trasferimento a questi Stati di tale tecnologia;

d) aumentare, diffondere e condividere le conoscenze sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giuri- sdizione nazionale;

e) più specificamente, sostenere gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’ac- cordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, nel conseguire, mediante la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina in virtù del presente ac- cordo, gli obiettivi riguardanti:

i) le risorse genetiche marine, compresa la ripartizione dei benefici di cui all’articolo 9;

ii) le misure come gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree ma- rine protette, di cui all’articolo 17;

iii) le valutazioni dell’impatto ambientale di cui all’articolo 27.

Art. 41 Cooperazione riguardante la creazione di capacità e il trasferimento

di tecnologia marina

1. Le parti cooperano, direttamente o attraverso gli strumenti e i quadri giuridici per- tinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, nell’assistere le parti, in particolare gli Stati aderenti in via di sviluppo, nel consegui- mento degli obiettivi del presente accordo mediante la creazione di capacità e lo svi- luppo e il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche marine.

2. Nel provvedere alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina in virtù del presente accordo, le parti cooperano a tutti i livelli e in tutte le forme, anche istituendo partenariati e coinvolgendo tutti i portatori di interessi, tra cui, ove necessario, il settore privato, la società civile, le popolazioni autoctone e le comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali, e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mon- diali, regionali, subregionali e settoriali competenti.