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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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di una partecipazione inclusive, eque ed efficaci alle attività intraprese in virtù del presente accordo e della realizzazione totale dei suoi obiettivi.
2. Il trasferimento di tecnologia marina effettuato in virtù del presente accordo av- viene a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche agevolate e preferenziali, secondo modalità e condizioni reciprocamente convenute e conformemente agli obiet- tivi del presente accordo.
3. Le parti promuovono e incoraggiano l’introduzione di condizioni economiche e giuridiche, tra cui eventuali incentivi alle imprese e alle istituzioni, per il trasferimento di tecnologia marina agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.
4. Il trasferimento di tecnologia marina tiene conto di tutti i diritti esistenti su tale tecnologia ed è effettuato rispettando debitamente tutti gli interessi legittimi, tra cui i diritti e i doveri di chi detiene, fornisce o è destinatario della tecnologia marina inte- ressata, e tenendo conto, in particolare, degli interessi e delle esigenze degli Stati in via di sviluppo ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
5. La tecnologia marina trasferita a norma della presente parte è appropriata, perti- nente e, per quanto possibile, affidabile, economica, aggiornata, ecocompatibile e di- sponibile in forma accessibile agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.
Art. 44 Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del
trasferimento di tecnologia marina
1. A sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 40, la creazione di capacità e il trasfe- rimento di tecnologia marina possono espletarsi, a titolo esemplificativo ma non esau- stivo, tramite un sostegno alla creazione o al potenziamento delle capacità delle parti a livello di risorse umane, scientifiche, tecnologiche, organizzative, istituzionali, di gestione finanziaria e di altro tipo, ad esempio sotto forma di:
a) condivisione e uso di dati, informazioni, conoscenze e risultati delle attività di ricerca pertinenti;
b) divulgazione di informazioni e sensibilizzazione, anche per quanto riguarda le conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle co- munità locali, nel rispetto del consenso libero, previo ed informato di tali po- polazioni e, se del caso, di tali comunità;
c) creazione e potenziamento delle infrastrutture pertinenti, comprese le attrez- zature e la capacità di utilizzo e manutenzione ad opera del personale;
d) sviluppo e potenziamento della capacità istituzionale e dei quadri o meccani- smi normativi nazionali;