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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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3. Nel dare applicazione alla presente parte, le parti riconoscono pienamente le esi- genze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, in partico- lare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati co- stieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio. Le parti provvedono affinché la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina non siano subordinati a obblighi di comunicazione onerosi.
Art. 42 Modalità di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia
marina
1. Le parti garantiscono, nei limiti delle loro capacità, la creazione di capacità per gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo e cooperano nel trasferire la tecno- logia marina, in particolare, agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo che ne hanno bisogno e ne fanno richiesta, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Le parti forniscono, nei limiti delle loro capacità, risorse destinate a sostenere la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina e a facilitare l’accesso ad altre fonti di sostegno, tenendo conto delle loro politiche e priorità e dei loro piani e programmi nazionali.
3. Il processo di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina do- vrebbe essere improntato alle esigenze dei singoli paesi, trasparente, efficace e itera- tivo, di tipo partecipativo, trasversale e attento alla dimensione di genere. Si baserà, a seconda dei casi, sui programmi esistenti, senza duplicarli, e si ispirerà agli insegna- menti tratti dall’esperienza, tra cui quella acquisita mediante le attività di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina realizzate nell’ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. Per quanto possibile, esso terrà conto di tali attività al fine di massimizzare l’efficienza e i risultati.
4. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina si baseranno sulle esigenze e sulle priorità degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, te- nendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, e risponderanno a tali esigenze e priorità, che saranno in- dividuate caso per caso mediante apposite valutazioni su base individuale, subregio- nale o regionale. La valutazione di dette esigenze e priorità potrà essere autonoma o resa più agevole tramite il Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina e il meccanismo di scambio di informazioni.
Art. 43 Ulteriori modalità di trasferimento di tecnologia marina
1. Le parti condividono una visione a lungo termine dell’importanza di realizzare pienamente lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia ai fini di una cooperazione e