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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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Parte 6: Disposizioni istituzionali
Art. 47 Conferenza delle parti
1. È istituita una Conferenza delle parti.
2. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente ac- cordo. In seguito, la Conferenza delle parti indice riunioni ordinarie ad intervalli re- golari da essa stabiliti. La Conferenza delle parti può indire riunioni straordinarie in altre occasioni, conformemente al suo regolamento interno.
3. La Conferenza delle parti si riunisce in sessione ordinaria presso la sede del Segre- tariato o presso la sede delle Nazioni Unite.
4. La Conferenza delle parti adotta per consensus, in occasione della sua prima riu- nione, il suo regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, le norme finanzia- rie che disciplinano il suo finanziamento e quello del Segretariato e degli organi ausi- liari e, successivamente, il regolamento interno e le norme finanziarie di qualunque altro organo ausiliario da essa eventualmente istituito. Fintantoché il regolamento in- terno non è stato adottato, si applica il regolamento interno della conferenza intergo- vernativa su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
5. La Conferenza delle parti si adopera per adottare decisioni e raccomandazioni tra- mite consensus. Salvo disposizione contraria del presente accordo, una volta esperito ogni mezzo per raggiungere il consensus, le decisioni e le raccomandazioni della Con- ferenza delle parti su questioni di merito sono adottate a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti e le decisioni su questioni procedurali sono adottate a maggioranza delle parti presenti e votanti.
6. La Conferenza delle parti esamina e valuta regolarmente l’attuazione del presente accordo e a tal fine:
a) adotta decisioni e raccomandazioni relative all’attuazione del presente ac- cordo;
b) esamina le informazioni pertinenti all’attuazione del presente accordo e ne facilita lo scambio tra le parti;
c) promuove, anche istituendo procedure appropriate, la cooperazione e il coor- dinamento con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mon- diali, regionali, subregionali e settoriali competenti e tra tali strumenti, quadri e organismi, al fine di favorire la coerenza tra le iniziative miranti alla conser- vazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;