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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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e) sviluppo e potenziamento delle capacità delle risorse umane, delle capacità di gestione finanziaria e delle competenze tecniche mediante gli scambi, la col- laborazione nel settore della ricerca, il supporto tecnico, l’istruzione e la for- mazione e il trasferimento di tecnologia marina;
f) elaborazione e condivisione di manuali, orientamenti e norme;
g) elaborazione di programmi tecnici, scientifici e di ricerca e sviluppo;
h) sviluppo e potenziamento delle capacità e degli strumenti tecnologici neces- sari per un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza efficaci delle attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo.
2. Ulteriori dettagli sui tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina di cui al presente articolo sono illustrati nell’alle- gato II.
3. La Conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina, riesamina periodica- mente, valuta e sviluppa ulteriormente e fornisce orientamenti, a seconda dei casi, riguardo all’elenco indicativo e non esaustivo dei tipi di azioni previste per lo sviluppo delle capacità e il trasferimento di tecnologia marina di cui all’allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnologico e dell’innovazione e di rispondere e adattarsi alle mutevoli esigenze degli Stati, delle sottoregioni e delle regioni.
Art. 45 Monitoraggio e riesame
1. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina intrapresi confor- memente alle disposizioni della presente parte sono monitorati e riesaminati periodi- camente.
2. Il monitoraggio e il riesame di cui al paragrafo 1 sono effettuati dal Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina sotto l’autorità della Conferenza delle parti e mirano a:
a) valutare e riesaminare le esigenze e le priorità degli Stati in via di sviluppo che sono parte dell’accordo relativamente alla creazione di capacità e al tra- sferimento di tecnologia marina, prestando particolare attenzione alle loro esi- genze specifiche e alle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, conformemente all’articolo 42, para- grafo 4;
b) riesaminare il sostegno necessario, fornito e mobilitato, nonché le lacune nel soddisfare le esigenze individuate degli Stati in via di sviluppo che sono parte dell’accordo in relazione al presente accordo;
c) individuare e mobilitare i finanziamenti previsti nell’ambito del meccanismo finanziario istituito ai sensi dell’articolo 52 per sviluppare e attuare la crea- zione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina, anche a fini di valu- tazione delle esigenze;