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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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d) istituisce gli organi ausiliari ritenuti necessari per sostenere l’attuazione del presente accordo;
e) adotta un bilancio a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti, una volta esperito ogni mezzo per raggiungere il consensus, con la frequenza e per l’esercizio finanziario da essa stabiliti;
f) svolge altre funzioni indicate nel presente accordo o eventualmente necessarie per la sua attuazione.
7. La Conferenza delle parti può decidere di chiedere un parere consultivo al Tribu- nale internazionale per il diritto del mare su una questione giuridica riguardante la conformità al presente accordo di una proposta ad essa presentata su qualsiasi argo- mento di sua competenza. Non possono essere presentate richieste di parere consul- tivo per questioni rientranti negli ambiti di competenza di altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali, né per questioni che implichino necessariamente l’esame contestuale di una controversia relativa alla sovranità o ad altri diritti su un territorio terrestre, continentale o insulare, o a rivendicazioni ad esso correlate, o che riguardino lo status giuridico di una data zona per stabilire se essa ricada o meno nella giurisdizione nazionale. La richiesta indica l’ambito di applicazione della questione giuridica per la quale si postula il parere consultivo. La Conferenza delle parti può chiedere che tale parere sia espresso con urgenza.
8. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, a intervalli da essa stabiliti, la Conferenza delle parti valuta e riesamina l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni del presente accordo e, se necessario, propone mezzi per rafforzarne l’attuazione al fine di garantire più efficacemente la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione na- zionale.
Art. 48 Trasparenza
1. La Conferenza delle parti promuove la trasparenza dei processi decisionali e delle altre attività svolte in virtù del presente accordo.
2. Tutte le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari sono aperte agli osservatori ammessi a parteciparvi conformemente al suo regolamento interno, salvo decisione contraria della Conferenza delle parti. La Conferenza delle parti pub- blica e tiene un registro pubblico delle sue decisioni.
3. La Conferenza delle parti promuove la trasparenza nell’attuazione del presente accordo, anche divulgando pubblicamente le informazioni e agevolando la partecipa- zione e la consultazione degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali depositarie di cono- scenze tradizionali pertinenti, della comunità scientifica, della società civile e di altri portatori di interessi, a seconda dei casi e conformemente alle disposizioni del pre- sente accordo.