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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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d) misurare l’efficienza sulla base di indicatori concordati e riesaminare le analisi basate sui risultati ottenuti, tra cui i prodotti, le realizzazioni, i progressi e l’efficacia delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina intraprese in virtù del presente accordo, nonché gli esiti positivi e le difficoltà incontrate;
e) formulare raccomandazioni per attività di follow-up, anche per quanto ri- guarda i modi in cui la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina potrebbero essere ulteriormente migliorati per consentire agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo di rafforzare la loro attuazione dell’accordo al fine di conseguirne gli obiettivi, tenendo conto nel contempo delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.
3. Nel sostenere il monitoraggio e il riesame delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina, le parti presentano relazioni al Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Le relazioni dovrebbero essere redatte in un formato e a intervalli stabiliti dalla Conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del Comitato per la creazione di capacità e il trasferi- mento di tecnologia marina. Nel presentare le loro relazioni, le parti tengono conto, se del caso, dei contributi degli organismi regionali e subregionali in materia di crea- zione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina. Le relazioni presentate dalle parti e qualsiasi contributo degli organismi regionali e subregionali in materia di crea- zione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina dovrebbero essere resi pub- blici. La Conferenza delle parti garantisce che gli obblighi in materia di presentazione di relazioni siano semplificati e non onerosi, in particolare per gli Stati in via di svi- luppo che sono parti dell’accordo, anche a livello di costi e tempistiche.
Art. 46 Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia
marina
1. È istituito un Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.
2. Il Comitato è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate che svolgono la loro funzione con obiettività nell’interesse superiore dell’accordo e che sono nominati dalle parti ed eletti dalla Conferenza delle parti tenendo conto dell’equilibrio di genere e di un’equa rappresentanza geografica e garantendovi una rappresentanza dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Il mandato e le modalità di fun- zionamento del Comitato sono decisi dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.
3. Il Comitato presenta relazioni e raccomandazioni che la Conferenza delle parti esamina e alle quali dà opportunamente seguito.