Progetto

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 43Fedlex · Progetto

Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

«%ASFF_YYYY_ID»

4. I rappresentanti degli Stati che non sono parti del presente accordo e i rappresen- tanti degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, della comunità scientifica, della società civile e di altri portatori di interessi in questioni di competenza della Conferenza delle parti possono chiedere di parteci- pare in qualità di osservatori alle riunioni di quest’ultima e dei suoi organi ausiliari. Il regolamento interno della Conferenza delle parti stabilisce le modalità di tale parteci- pazione e non è ingiustamente restrittivo al riguardo. Prevede inoltre che i suddetti rappresentanti abbiano accesso in tempo utile a tutte le informazioni pertinenti.

Art. 49 Organismo scientifico e tecnico

1. È istituito un Organismo scientifico e tecnico.

2. L’Organismo scientifico e tecnico è composto da membri che svolgono la loro funzione di esperti nell’interesse superiore dell’accordo, sono in possesso di qualifi- che adeguate e sono nominati dalle parti ed eletti dalla Conferenza delle parti tenendo conto della necessità di disporre di competenze multidisciplinari, tra cui competenze scientifiche e tecniche ad hoc e competenze riguardanti le conoscenze tradizionali per- tinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, e di garantire l’equilibrio di genere e un’equa rappresentanza geografica. Il mandato e le modalità di funziona- mento dell’Organismo scientifico e tecnico, comprese la procedura di selezione e la durata del mandato dei membri che lo compongono, sono stabiliti dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

3. L’Organismo scientifico e tecnico può avvalersi di apposite consulenze fornite da strumenti e quadri giuridici pertinenti e da organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, nonché da altri scienziati ed esperti, a seconda delle esigenze.

4. Sotto l’autorità e la guida della Conferenza delle parti e tenendo conto delle com- petenze multidisciplinari di cui al paragrafo 2, l’Organismo scientifico e tecnico for- nisce consulenza scientifica e tecnica alla Conferenza delle parti, svolge le funzioni assegnategli in virtù del presente accordo e altre funzioni eventualmente stabilite dalla Conferenza delle parti e riferisce a quest’ultima in merito alla sua attività.

Art. 50 Segretariato

1. È istituito un Segretariato. In occasione della sua prima riunione la Conferenza delle parti adotta le disposizioni necessarie per il funzionamento del Segretariato e, in particolare, ne decide la sede.

2. Fintantoché il Segretariato della Conferenza delle parti non inizierà ad esercitare le sue funzioni, il Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite la divisione per gli affari oceanografici e il diritto del mare dell’ufficio degli affari giuridici del Segreta- riato delle Nazioni Unite, svolge le funzioni di Segretariato previste dal presente ac- cordo.