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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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sibilizzazione in tal senso sia all’interno che con i suddetti Stati e ad offrire programmi specifici ad essi destinati.
6. La riservatezza delle informazioni fornite in virtù del presente accordo e i relativi diritti sono rispettati. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpre- tata come obbligo di condividere informazioni protette dalla divulgazione ai sensi del diritto interno di una parte o di altre normative applicabili.
Parte 7: Risorse finanziare e meccanismi di finanziamento
Art. 52 Finanziamento
1. Ogni parte, nei limiti delle sue capacità, fornisce risorse per le attività intese a conseguire gli obiettivi del presente accordo, tenendo conto delle sue politiche e prio- rità interne e dei suoi piani e programmi nazionali.
2. Le istituzioni create in virtù del presente accordo sono finanziate mediante i con- tributi stabiliti per ciascuna parte.
3. È istituito un meccanismo che permette di fornire risorse finanziarie adeguate, ac- cessibili, nuove e supplementari e prevedibili nel quadro del presente accordo. Tale meccanismo assiste gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo ai fini della sua attuazione, anche attraverso finanziamenti destinati a sostenere la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina, e svolge le altre funzioni previste dal presente articolo ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità marina.
4. Il meccanismo comprende:
a) un fondo fiduciario volontario istituito dalla Conferenza delle parti per facili- tare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, in particolare dei paesi meno sviluppati, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, alle riunioni degli organismi istituiti in virtù del presente accordo;
b) un fondo speciale alimentato dalle fonti seguenti:
i) contributi annuali a norma dell’articolo 14, paragrafo 6;
ii) pagamenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 7;
iii) contributi supplementari delle parti e degli enti privati che intendono for- nire risorse finanziarie per sostenere la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazio- nale;
c) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente.
5. La Conferenza delle parti può valutare la possibilità di istituire, nell’ambito del meccanismo finanziario, fondi supplementari destinati a sostenere la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione na-